Art. 68

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1967 al 23 aprile 1970. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 67 T. U. 1926).

[2]Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

[3]Per le gare di velocita' di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali. 35

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

35

La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 15 dicembre 1967, n. 142, (in G.U. 1ª s.s. 23/12/1967, n. 321) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 68 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento allo art. 17 della costituzione".

Testo vigente dal 24 dicembre 1967 al 23 aprile 1970 · versione 34 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art68 · fonte su Normattiva