Art. 68

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[1](Art. 67 T. U. 1926).

[2]Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.66

[3]Per le gare di velocita' di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali. 35 38 44a

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

35

La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 15 dicembre 1967, n. 142, (in G.U. 1ª s.s. 23/12/1967, n. 321) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 68 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento allo art. 17 della costituzione".

Corte Costituzionale

38

La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 aprile 1970, n. 56, (in G.U. 1ª s.s. 22/04/1970, n. 102) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attivita' imprenditoriali, occorre la licenza del Questore".

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

44a

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 5) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68".

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

66

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 164, comma 3) che "Nell'articolo 68, primo comma, del piu' volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogate". Ha inoltre disposto (con l'art. 163, comma 2, lettera f) che "Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:[...] f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Testo vigente dal 6 maggio 1998 al 9 ottobre 2013 · versione 68 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art68 · fonte su Normattiva