Art. 146

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[1](Art. 147, 1° e 2° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Prima di procedere ai trasferimenti, il Regio provveditore deve pubblicare l'elenco delle sedi vacanti, comprendendovi quelle coperte in via provvisoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 116, dell'art. 127, comma 3°, e dell'art. 142, comma 1°.

[3]Di regola, non si fa luogo a trasferimento di insegnanti, che non abbiano compiuto almeno un biennio di insegnamento nella sede in cui si trovano.

Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 27 giugno 1930 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art146 · fonte su Normattiva