Art. 213

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[1](Art. 197 e 198 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Ai sensi del precedente articolo e' considerato come uso di indebite pressioni e di mezzi illeciti di propaganda da parte di un produttore o commerciante di libri di testo l'impiego retribuito di persone aventi funzioni d'insegnamento, direttive o ispettive nelle scuole elementari o che, comunque, siano addette ai servizi dell'istruzione elementare.

[3]La corresponsione di un compenso o di una percentuale agli autori di libri non e' considerata quale retribuzione ai sensi del comma precedente.

Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 27 gennaio 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art213 · fonte su Normattiva