Art. 213
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[2]Ai sensi del precedente articolo e' considerato come uso di indebite pressioni e di mezzi illeciti di propaganda da parte di un produttore o commerciante di libri di testo l'impiego retribuito di persone aventi funzioni d'insegnamento, direttive o ispettive nelle scuole elementari o che, comunque, siano addette ai servizi dell'istruzione elementare.
[3]La corresponsione di un compenso o di una percentuale agli autori di libri non e' considerata quale retribuzione ai sensi del comma precedente.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 27 gennaio 1929 · versione 0 su Normattiva