Art. 39
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[1](Art. 37 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Il personale insegnante delle scuole materne dev'essere fornito del titolo legale di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio.
[3]Il detto titolo si consegue:
- a)presso le scuole di cui all'art. 41;
- b)presso i corsi estivi ai sensi dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216;
- c)presso le scuole mantenute da enti morali, che attendono in particolare modo alla educazione materna e alla igiene infantile, purche' i corsi di studio siano riconosciuti equivalenti a quelli ufficiali;
- d)presso i corsi speciali, di cui all'art. 46.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 31 ottobre 1933 · versione 0 su Normattiva