Art. 39

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 ottobre 1933 al 23 giugno 1983. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 37 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Il personale insegnante delle scuole materne dev'essere fornito del titolo legale di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio.

[3]Il detto titolo si consegue:

  • a)presso le scuole di cui all'art. 41;
  • b)((LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 AGOSTO 1933, N. 1286)); 13
  • c)presso le scuole mantenute da enti morali, che attendono in particolare modo alla educazione materna e alla igiene infantile, purche' i corsi di studio siano riconosciuti equivalenti a quelli ufficiali;
  • d)((LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 AGOSTO 1933, N. 1286)). 13
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 agosto 1933, n. 1286

13

Il Regio Decreto 11 agosto 1933, n. 1286 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni sopra indicate si applicheranno alla Regia scuola di metodo Montessori solo se e in quanto siano compatibili con quelle stabilite dal R. decreto 14 gennaio 1929, n. 190".

Testo vigente dal 31 ottobre 1933 al 23 giugno 1983 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art39 · fonte su Normattiva