Art. 39
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[1](Art. 37 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Il personale insegnante delle scuole materne dev'essere fornito del titolo legale di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio.
[3]Il detto titolo si consegue:
- a)presso le scuole di cui all'art. 41;
- b)LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 AGOSTO 1933, N. 1286;
- c)presso le scuole mantenute da enti morali, che attendono in particolare modo alla educazione materna e alla igiene infantile, purche' i corsi di studio siano riconosciuti equivalenti a quelli ufficiali;
- d)LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 AGOSTO 1933, N. 1286. ((34))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
34La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 16 giugno 1983 n. 173 (in G.U. 1ª s.s. 22/06/1983 n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 39 del R. D. 5 febbraio 1928, n. 577, e dell'art. 41 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 del R.D. 11 agosto 1933, n. 1286 e dall'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 470 [...], nella parte in cui tali disposizioni escludono gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attivita' didattica della scuola statale del grado preparatorio".
Testo vigente dal 23 giugno 1983 al 20 agosto 1991 · versione 37 su Normattiva