Art. 39

[1](( (Articolo 37, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]1. Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

34

La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 16 giugno 1983 n. 173 (in G.U. 1ª s.s. 22/06/1983 n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 39 del R. D. 5 febbraio 1928, n. 577, e dell'art. 41 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 del R.D. 11 agosto 1933, n. 1286 e dall'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 470 [...], nella parte in cui tali disposizioni escludono gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attivita' didattica della scuola statale del grado preparatorio".

Testo vigente dal 20 agosto 1991, tuttora in vigore · versione 38 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art39 · fonte su Normattiva