Art. 106
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Plusvalenze e sopravvenienze imponibili
[2]Le plusvalenze di tutti i beni appartenenti ai soggetti tassabili in base al bilancio concorrono a formare il reddito imponibile dell'esercizio nel quale sono realizzate, distribuite o iscritte in bilancio. Concorrono altresi' a formare il reddito imponibile le sopravvenienze attive comunque conseguite nell'esercizio. Per i soggetti indicati all'art. 104 la disposizione del primo comma si applica soltanto alle plusvalenze dei beni relativi all'impresa ed alle sopravvenienze conseguite nell'esercizio di essa.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva