Art. 106
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[1]PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
[2]42
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
42La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 25 febbraio 1975, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1975, n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dell'art. 106, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui prevede la tassabilita' delle plusvalenze e sopravvenienze attive di enti tassabili in base a bilancio ma non esercenti attivita' commerciali, questione proposta dal tribunale di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe."
Testo vigente dal 27 febbraio 1975 al 4 giugno 1987 · versione 39 su Normattiva