Art. 87
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 87
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 87
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE - ESENZIONI - ESENZIONE PER L'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SOLO SE DI AMMONTARE NON SUPERIORE AD UN MILIONE DI LIRE - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A VARIE IPOTESI, IN MATERIA PREVIDENZIALE, PER CUI E' PREVISTA L'ESENZIONE TOTALE - INSUSSISTENZA IN QUANTO TALI IPOTESI NON RIGUARDANO L'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 124 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, che stabilisce l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei trattamenti previdenziali erogati dall'I.N.P.S. ivi previsti, non ha ad oggetto indennita' di fine rapporto (o altre a queste equiparabili), come risulta sia dalla sua lettera, sia dalla interpretazione sistematica derivante dalla inserzione dell'articolo in un testo legislativo non riguardante l'erogazione di indennita' connesse alla cessazione del rapporto di impiego. Conseguentemente, ne' in relazione a tale norma ne' alla seccessiva legislazione che ad essa si richiama (art. 35, legge n. 138/1943; art. 2, d.l. n. 708/1947; articolo unico, n. 497/1951; art. 10, legge n. 1122/1955; art. 76, legge n. 377/1958) puo' lamentarsi, per palese insussistenza, la disparita' di trattamento tributario degli artt. 85, 87, primo comma, 89, terzo e quinto comma, 90, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, denunziati in quanto esentano le indennita' di fine rapporto dalla predetta imposta, solo se di ammontare non superiore ad un milione di lire. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 85, 87, comma primo, 89, commi terzo e quinto, 90, commi secondo e terzo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, denunziati in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Riguarda ancheart. 85 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 90 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art87 · fonte su Normattiva
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE ED IMPOSTA COMPLEMENTARE - INDENNITA' DI BUONUSCITA EROGATA DALL'E.N.P.A.S. AI DIPENDENTI STATALI - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE DA ASSOGGETTARE AD IMPOSTA - CRITERI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione perche' non adeguatamente motivata sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza, tenuto conto che nella ordinanza di remissione non si contesta la tassabilita' delle indennita' di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ( oggetto delle denunziate disposizioni degli artt. 85 e 87 del d. P.R. n. 645 del 1958) ma solo le modalita' della tassazione di esse ai fini dell'imposta di R. M. e complementare, regolate dagli artt. 89 e 140, non impugnati.
Riguarda ancheart. 85 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - REDDITI IMPONIBILI - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - INDENNITA' DI ANZIANITA' E PREMIO DI FEDELTA' EROGATI DALL'I.N.A. AI DIPENDENTI DELLE ESATTORIE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le norme che assoggettavano all'imposta complementare sul reddito l'indennita di anzianita' ed il premio di fedelta' erogati dall'I.N.A. ai dipendenti delle esattorie delle imposte di consumo prevedono un meccanismo di imposizione del tutto particolare, adeguato alle speciali caratteristiche delle indennita' di fine rapporto, e la mancanza di oneri contributivi a carico dei lavoratori esclude la necessita' di una correlativa, parziale esenzione dall'imposta. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 53 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 87, comma primo, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645). - v. massima precedente.
Riguarda ancheart. 140 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
PREVIDENZA E ASSISTENZA - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO EROGATA DALL'INADEL - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 87, 90 E 135 DEL D.P.R. 29 GENNAIO 1958 N. 645 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA'. - D.P.R. 29 GENNAIO 1958 N. 645, ARTT. 87, 90, 135. - COST., ART. 3.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 87, 90, e 135 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, sollevata dal giudice 'a quo' in riferimento all'art. 3 Cost. senza alcun cenno di motivazione circa eventuali vizi di costituzionalita' di detti articoli.
Riguarda ancheart. 90 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 135 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
TRIBUTI IN GENERE - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - SIGNIFICATO - VALUTAZIONI LEGISLATIVE E CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA'.
Per capacita` contributiva (art. 53 Cost.) deve intendersi l'idoneita` del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata, presupposto che consiste in un qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalita` sotto il profilo della arbitrarieta` o irrazionalita`. - Cfr. S.n. 178/1986.
Riguarda ancheart. 140 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 89 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICHEZZA MOBILE (IMPOSTA R.M.) ED IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - APPLICAZIONE ALLE INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La percezione dell'indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. costituisce un indice rivelatore di ricchezza (art. 53 Cost.), idoneo a giustificare un'imposizione fiscale, purche' congrua e razionale; l'asserita natura previdenziale dell'indennita' stessa non ne esclude la tassabilita', se non nei limiti massimi indispensabili a garantire l'assolvimento delle sue finalita' previdenziali (art. 38 Cost.), secondo valutazioni riservate al legislatore nell'ambito della razionalita'; ne' e' censurabile - in riferimento all'art. 3 Cost. - la diversita' del relativo regime impositivo rispetto a quello previsto per i capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita, trattandosi di somme percepite in base a titoli diversi ed in relazione a fattispecie non comparabili. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 87, comma primo - nonche', secondo quanto risulta dalla motivazione, degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma - del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, relativamente all'assoggettabilita' delle indennita' di buonuscita corrisposte dall'E.N.P.A.S. alle imposte di ricchezza mobile e complementare previgenti alla riforma tributaria). - Cfr. S. n. 178/1986.
Riguarda ancheart. 89 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 140 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA R.M. - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) -INDENNITA' DI BUONUSCITA EROGATE DALL'ENPAS E ALTRE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - TASSABILITA' - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus, affinche' riesaminino alla stregua della sopravvenuta legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 87, 89 e 140, ultimo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), 12, 14 e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 23, comma secondo, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle imposte sui redditi) e 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 38, 53, 76 e 77 Cost. - sostenendosi sia la intassabilita' delle indennita' di buonuscita erogate dall'ENPAS e di altre consimili indennita' di fine rapporto (in quanto aventi carattere previdenziale e inidonee a costituire indice di capacita' contributiva e in quanto la legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, non consentirebbe di tassare tali indennita') sia la irragionevole differenza di trattamento fiscale rispetto alle indennita' percepite in relazione a contratti di assicurazione sulla vita, ai sussidi erogati dallo Stato e alle indennita' di fine rapporto erogate dall'INPS, nonche' la irragionevolezza dei criteri di tassazione. Infatti, la legge n. 482 del 1985 ha mutato, con effetto retroattivo, tutto il meccanismo di tassazione delle indennita' dovute per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente (artt. 1, 2, 4, 5 e 6).
Riguarda ancheart. 89 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 140 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 12 d.P.R. 597/1973art. 14 d.P.R. 597/1973art. 46 d.P.R. 597/1973art. 23 Accertamento imposte sui redditie altri 1
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - TASSABILITA' - IU SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS. - dpr 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. e), 14, 46, secondo comma; dpr 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 87, primo comma, e 140, ultimo comma; dpr 29 settembre 1973, n. 602, art. 34. - cst artt. 3, 38, 53 e 76.
Vanno restituiti ai giudici a quibus gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 12, lett. e), 14, 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; 87, primo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevate in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76 Cost., sostenendosi la intassabilita' della indennita' di buonuscita siccome avente carattere previdenziale, ritenendo che la legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 non consentisse di tassare tale indennita' e denunciando la irragionevolezza del sistema di tassazione di cui alle citate leggi, in quanto con la legge n. 482 del 1985 la regolamentazione della materia e' stata mutata in molti aspetti, con effetto parzialmente retroattivo e tutto il meccanismo di tassazione delle indennita' dovute per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, e' stato modificato sulla base di nuovi criteri, con la conseguenza che le varie prospettazioni di illegittimita' costituzionale non trovano piu' nella nuova legislazione tutti gli agganciamenti posti in luce nelle ordinanze di rimessione, cosicche' occorre procedere ad un riesame della rilevanza.
Riguarda ancheart. 46 d.P.R. 597/1973art. 14 d.P.R. 597/1973art. 140 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 34 Riscossione imposte sul reddito
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - INDENNITA' DI BUONUSCITA - TASSABILITA' - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - dpr 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. E, 14, 46, secondo comma, e 83; dpr 29 settembre 1973, n. 601, art. 34; dpr 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 85, 87, 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma. - cst artt. 3, 38, 53 e 76.
Va ordinata la restituzione degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76 Cost., degli artt. 12, lett. e), 14, 46, secondo comma, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; 85, 87, 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in quanto assoggettano a tassazione l'indennita' di buonuscita. Infatti, la materia e' stata sottoposta a nuova regolamentazione dalla l. 26 settembre 1985, n. 482, avente efficacia parzialmente retroattiva, cosicche' i giudici a quibus debbono procedere a un nuovo esame della rilevanza.
Riguarda ancheart. 34 d.P.R. 601/1973art. 140 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 12-lette d.P.R. 597/1973art. 46 d.P.R. 597/1973art. 83 d.P.R. 597/1973art. 14 d.P.R. 597/1973e altri 2
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