Art. 186

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[1]in materia di imprese estere controllate (articolo 167 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)

[2]1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 82, comma 1, lettere a), b) e c), nonche', relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3. 2. Ai fini del presente articolo si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le societa' e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  • a)sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1;
  • b)oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili e' detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o piu' societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o tramite societa' fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1. 3. Ai fini del presente articolo, si considerano altresi' soggetti controllati non residenti:
  • a)le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti di cui al comma 2;
  • b)le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 184. 4. La disciplina del presente articolo si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  • a)sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento. La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti e' pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a cio' autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Se la condizione di cui al terzo periodo non e' verificata o la tassazione effettiva e' inferiore al 15 per cento, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti sono assoggettati a una tassazione effettiva inferiore alla meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
  • b)oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o piu' delle seguenti categorie:
  • 1)interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
  • 2)canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprieta' intellettuale;
  • 3)dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
  • 4)redditi da leasing finanziario;
  • 5)redditi da attivita' assicurativa, bancaria e altre attivita' finanziarie;
  • 6)proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
  • 7)proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 119, comma 8. 5. Ai fini del calcolo di cui al comma 4, lettera a), rileva anche l'imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato B del presente testo unico, dovuta dal soggetto controllato non residente. Ai fini del primo periodo, l'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente, individuato ai sensi dell'articolo 312, rileva in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i redditi rilevanti relativi alle imprese ed entita' del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente. 6. La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio. L'importo di cui al primo periodo non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'utile contabile netto e' calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per la modalita' semplificata di calcolo di cui al presente comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed e' irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di comunicazione dell'esercizio e della revoca dell'opzione. Nel caso di esercizio dell'opzione, essa e' effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e per i quali sussistono le condizioni di cui al comma 4, lettera b). 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a condizione che i bilanci di esercizio sono oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a cio' autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, l'istanza di interpello di cui al secondo periodo puo' essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b). 9. Ricorrendo le condizioni di applicabilita' della disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal soggetto controllato non residente e' imputato ai soggetti di cui al comma 1, nel periodo d'imposta di questi ultimi in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o indirettamente. In caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. 10. Ai fini del comma 9, i redditi del soggetto controllato non residente sono determinati a seconda delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' per i soggetti di cui all'articolo 82 fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 95, comma 4, e 301 del presente testo unico, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 11. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 9 e 10 sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'. 12. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 11 sono ammesse in detrazione, con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 185, le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente e l'imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato B del presente testo unico, dovuta dal soggetto controllato non residente nella misura individuata al comma 5. 13. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti controllati non residenti non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai sensi del comma 11, anche nei periodi d'imposta precedenti. La previsione del primo periodo non si applica con riguardo a un organismo di investimento collettivo del risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le imposte pagate in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto delle quote del predetto organismo. Le imposte pagate all'estero sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo sono ammesse in detrazione, con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 185, fino a concorrenza dell'imposta determinata ai sensi del comma 11, diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del comma 12. 14. L'Agenzia delle entrate, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni del presente articolo in base al comma 8. Qualora l'Agenzia delle entrate non ritenga idonee le prove addotte dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata oppure non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello di cui al comma 8, il soggetto di cui al comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b). 15. L'esimente prevista nel comma 8 non deve essere dimostrata in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate di controllare la veridicita' e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede. 16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni attuative del presente articolo.

Testo vigente dal 3 luglio 2026 al 7 agosto 2026 · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art186 · fonte su Normattiva