Art. 60
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[1]per la ristrutturazione e riconversione industriale
[2]La percentuale massima complessiva dei mutui agevolati, dei contributi sugli interessi nonche' dei contributi pluriennali, previsti rispettivamente dalle lettere a) b) e c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' elevata al 70 per cento del costo globale previsto dai progetti sia di ristrutturazione sia di riconversione realizzati nei territori di cui all'art. 1.(1) Per le iniziative rientranti nei programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, localizzate nei territori di cui all'art. 1, le agevolazioni finanziarie, previste da tale legge, sono cumulabili, a valere sulle disponibilita' del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui al primo comma dell'art. 3 della predetta legge, con il contributo di cui all'art. 69, primo comma, del presente Testo Unico, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto.(2) Per i progetti di riconversione localizzati negli indicati territori di cui all'art. L. ai fini dell'applicazione del precedente comma, non si applica il limite di 15 miliardi relativo agli investimenti fissi previsto dall'art. 63. Lo stesso limite non si applica per i nuovi impianti previsti nell'ambito dei programmi di cui all'art. 2, secondo comma, punto c) della predetta legge 12 agosto 1977 n. 675.(3) Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore, a 30 miliardi, non possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, se il programma complessivo di ciascuna di esse non sia conforme ai programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'art. 2 della stessa legge e non preveda progetti pari almeno al 40 per cento del costo globale preventivo da realizzare nei territori di cui all'art. 1. Ai progetti di nuovi impianti compresi negli anzidetti programmi complessivi e localizzati nei territori di cui all'art. 1, che non rientrino tra quelli previsti dalla lettera b) del terzo comma dell'art. 3 della legge medesima si applicano, in quanto compatibili con il disposto del precedente comma a valere sulle disponibilita' del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, i meccanismi di agevolazione di cui agli articoli 63 e 69, commi da 1 a 7, del presente Testo Unico.(4) Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a 30 miliardi le quali realizzino progetti di riconversione comportanti livelli occupazionali superiori a quelli preesistenti, sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge predetta a condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei territori di cui all'art. 1.(5) Alle imprese di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma tredicesimo, della legge 12 agosto 1977, n. 675.(6) Tra i progetti di riconversione ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, sono compresi anche i progetti diretti a sostituire gli impianti esistenti nelle aree indicate nell'art. 8 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entita' nei territori di cui all'art. 1.(7)
[3](1) Art. 3, c. 6°, L. n. 675/1977
[4](2) Idem, art. 3, c. 7° e 8°
[5](3) Idem, c. 8°
[6](4) Art. 3, c. 11°, L. n. 675/1977
[7](5) Idem, c. 12°
[8](6) Idem, c. 13°
[9](7) Idem, art. 3, c. 3°, lett. b)
Testo vigente dal 29 maggio 1978 al 2 aprile 1979 · versione 0 su Normattiva