Art. 74

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[1]per l'ammissibilita' al contributo delle iniziative di grani dimensioni e per l'esecuzione delle infrastrutture

[2]Per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori ai 15 miliardi di lire l'ammissione al contributo previsto all'articolo 69 viene deliberata dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa istruttoria della Cassa che si avvale degli Istituti di credito a medio termine abilitati. Tale delibera definisce anche i termini, da osservare a pena di decadenza, per la costruzione degli stabilimenti nonche', sentita la Regione interessata, le infrastrutture di uso collettivo che devono essere realizzate a carico della Cassa per il Mezzogiorno, i termini per la loro esecuzione e gli impegni finanziari che la Cassa deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.(1) Con la stessa delibera, ove le iniziative non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modifiche nella legge 24 maggio 1976, n. 350, il CIPI esprime la propria valutazione sulla loro conformita' rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilita' di manodopera nella zona medesima.(2) All'attuazione della delibera di cui ai precedenti commi provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno secondo i criteri e le modalita', in quanto applicabili, di cui agli artt. 72, 73 e 77.(3) La Cassa ogni sei mesi invia al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno una relazione sullo stato di esecuzione delle infrastrutture previste dai pareri di conformita' con la indicazione degli impegni finanziari assunti e delle erogazioni effettuate, dei tempi previsti e di quelli osservati nella esecuzione delle opere.(4)

[3](1) Art. 12, c. 1°, L. n. 183/1976

[4](2) Idem, c. 2°

[5](3) Idem, c. 3°

[6](4) Idem, c. 4°

Testo vigente dal 29 maggio 1978 al 2 aprile 1979 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art74 · fonte su Normattiva