Art. 3 iva
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974. Leggi il testo vigente →
Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
- 1)le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
- 2)le cessioni, concessioni, licenze e simili relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili, a marchi ed insegne e a diritti d'autore;
- 3)i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari ed esclusi i prestiti obbligazionari;
- 4)le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;
- 5)le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 costituiscono prestazioni di servizi quando hanno per oggetto prestazioni di cui al primo comma o ai numeri 1), 2) e 5) del secondo comma del presente articolo. Non costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) dell'art. 2 ne' le cessioni di contratto e le prestazioni di mandato e di mediazione relative agli atti di cui alla lettera a) del terzo comma dello stesso articolo.
Testo vigente dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974 · versione 0 su Normattiva