Art. 3 iva
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Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
- 1)le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
- 2)le cessioni, concessioni, licenze e simili relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili, a marchi ed insegne ((nonche' a diritti d'autore relativi alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita' commerciale));5
- 3)i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari ed esclusi i prestiti obbligazionari ((Non costituiscono prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente));5
- 4)le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;
- 5)le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto ((ad eccezione dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2)).5 Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 costituiscono prestazioni di servizi quando hanno per oggetto prestazioni di cui al primo comma o ai numeri 1), 2) e 5) del secondo comma del presente articolo. ((Non costituiscono prestazioni di servizi:
- a)le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2;5
- b)le prestazioni di mandato e di mediazione relative agli atti di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 2, comprese quelle relative al collocamento di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci;5
- c)le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti di autore non compresi fra quelli indicati al n. 2) del secondo comma e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;5
- d)le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai depositi di cui al n. 3) del secondo comma;5
- e)i conferimenti nelle societa' ed enti di cui al n. 6) del secondo comma dell'art. 2)). 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Testo vigente dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979 · versione 7 su Normattiva