Art. 34 iva

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Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella prima parte dell'allegata tabella A, direttamente effettuate da produttori agricoli o pescatori, comprese le cooperative fra essi costituite e relativi consorzi, la detrazione prevista nell'art. 19 e' forfetizzata in misura pari a quella dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma precedente, queste devono essere registrate distintamente e indicate separatamente nelle dichiarazioni. L'imposta relativa a tali operazioni e' determinata detraendo la parte delle imposte afferenti gli acquisti e le importazioni proporzionalmente corrispondente al rapporto fra l'ammontare imponibile di esse e l'ammontare imponibile complessivo di tutte le operazioni effettuate. Il contribuente ha facolta', all'atto della dichiarazione annuale, di optare per l'applicazione della detrazione nel modo normale, ovvero, se ne ricorrano i presupposti, per il regime previsto dall'art. 33. Nei confronti dei soggetti indicati al primo comma il limite massimo del volume d'affari stabilito per la applicazione dell'art. 32 e' elevato a ventuno milioni di lire, a condizione che il volume d'affari sia costituito per almeno due terzi da cessioni di cui al primo comma. Non sono considerate cessioni di beni, in deroga alle disposizioni dell'art. 2:

  • a)le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella prima parte dell'allegata tabella A, fatte dai soggetti indicati al primo comma, sul luogo di produzione o in forma ambulante, a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 4;
  • b)i passaggi dei prodotti stessi a cooperative e relativi consorzi ai fini della vendita per conto dei produttori soci, anche previa manipolazione o trasformazione, nonche' ad enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori.

Testo vigente dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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Come è cambiato

23 versioni dal 1972

1972oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 12 agosto 20181 gennaio 2027per 8 anni
  3. 3 dicembre 201612 agosto 2018per un anno
  4. 29 novembre 20063 dicembre 2016per 10 anni
  5. 15 maggio 200529 novembre 2006per un anno
  6. 3 marzo 200515 maggio 2005per 2 mesi
  7. 1 gennaio 20023 marzo 2005per 3 anni
  8. 3 marzo 20001 gennaio 2002per un anno
  9. 9 aprile 19983 marzo 2000per un anno
  10. 1 gennaio 19989 aprile 1998per 3 mesi
  11. 14 marzo 19971 gennaio 1998per 10 mesi
  12. 2 marzo 199714 marzo 1997per 12 giorni
  13. 31 luglio 19942 marzo 1997per 3 anni
  14. 1 marzo 199431 luglio 1994per 5 mesi
  15. 1 gennaio 19941 marzo 1994per un mese
  16. 30 ottobre 19931 gennaio 1994per 2 mesi
  17. 1 marzo 198430 ottobre 1993per 10 anni
  18. 2 marzo 19831 marzo 1984per un anno
  19. 31 dicembre 19802 marzo 1983per 2 anni
  20. 4 aprile 197931 dicembre 1980per un anno
  21. 1 febbraio 19794 aprile 1979per 2 mesi
  22. 29 dicembre 19741 febbraio 1979per 4 anni
  23. 11 novembre 197229 dicembre 1974per 2 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art34 · fonte su Normattiva