IMPOSTE E TASSE IN GENERE - OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE, VALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI, CESSIONI DI CREDITI, CESSIONI O VALUTAZIONI DI VALORI MOBILIARI (NELLA SPECIE: CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA E SUCCESSIVA VENDITA DI ANIMALI) - FACOLTA' PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI DISCONOSCERE I VANTAGGI TRIBUTARI (NELLA SPECIE: AGEVOLAZIONI FISCALI, DI CUI ALL'ART. 34, DECRETO I.V.A.) CONSEGUITI IN DETTE OPERAZIONI - APPLICABILITA' DI TALE "NORMA ANTIELUSIONE" ALLE SOLE OPERAZIONI EFFETTUATE A DECORRERE DAL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO AL 30 SETTEMBRE 1994 - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA TRIBUTARIA - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE N. 80/1995 - INAMMISSIBILITA' (PER INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 2, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - che, dopo aver previsto, al comma 2, la facolta' per l'amministrazione finanziaria di "disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo, riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti e cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta", dispone, al comma 2, che per una serie di operazioni, tra cui la cessione di valori mobiliari, la disposizione antielusiva si applica "alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente al 30 settembre 1994" - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto - posto che la fattispecie, in riferimento alla quale il giudice "a quo" ha sollevato la predetta questione della norma antielusione, riguarda un caso di controversa applicazione dell'art. 34 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (il quale dispone, per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli, la forfettizzazione del diritto di detrazione dell'IVA assolta a monte, previsto dal precedente art. 19, in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle cessioni stesse, delle aliquote di imposta dovuta su tali operazioni attive) - considerato l'oggetto del giudizio innanzi a lui pendente, sarebbe spettato al giudice stesso approfondire la questione se l'art. 34 d.P.R. n. 633 del 1972 potesse essere fondatamente interpretato nel senso di consentire l'accesso alla detrazione forfettizzata relativa agli acquisti di beni e servizi anche quando risultasse dimostrato, come nel caso, che non erano stati posti in essere acquisti soggetti ad IVA, si' da consentire che il tributo sulle vendite, pur riscosso dall'operatore economico, non venisse versato allo Stato. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 19 legge 633/1972art. 28 legge 724/1994
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI - REGIME SPECIALE DI DETRAZIONE FORFETTIZZATA - CONCORRENZA CON IL REGIME DELLE CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633, ARTT. 8, 34 E 38. - COST., ARTT. 3, 44 E 53.
Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici, il produttore, secondo la propria convenienza economica,puo` avvalersi o meno del regime speciale di detrazione forfettizzata (introdotto dall'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972), avendo egli facolta` di optare, all'atto della dichiarazione annuale, per il regime normale di detrazione, con conseguente possibilita` di rimborso; il che esclude, pertanto, il denunciato conflitto tra il suddetto regime speciale e quello delle cessioni all'esportazione (di cui all'art. 8 del cit. d.P.R. n. 633/1972). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 8, 34 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 3, 44 e 53 Cost.).
Riguarda ancheart. 38 Testo unico IVAart. 8 Testo unico IVA
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - REGIME FORFETTARIO PER LE CESSIONI DI PRODOTTI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE - INAPPLICABILITA' ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DIRETTA DEGLI ANIMALI MACELLATI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Non spetta alla Corte costituzionale - ma rientra, bensi`, nella discrezionalita` del legislatore - valutare quali attivita` possano rivelarsi maggiormente utili ai fini del promuovimento dell'incremento della cooperazione di cui all'art. 45 Cost. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 45 Cost. e relativa all'art. 34, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ed all'articolo unico della l. 7 febbraio 1979 n. 56, nella parte in cui non estendono alla commercializzazione diretta di carni macellate lo speciale regime forfettario previsto per le cessioni di altri prodotti - indicati nella parte prima della tabella A allegata al d.P.R. n. 633 - da parte delle cooperative di agricoltori-allevatori).
Riguarda anchelegge 56/1979