Art. 34 iva
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Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella prima parte dell'allegata tabella A, direttamente effettuate da produttori agricoli o pescatori, comprese le cooperative fra essi costituite e relativi consorzi, la detrazione prevista nell'art. 19 e' forfetizzata in misura pari a quella dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma precedente, queste devono essere registrate distintamente e indicate separatamente nelle dichiarazioni. L'imposta relativa a tali operazioni e' determinata detraendo la parte delle imposte afferenti gli acquisti e le importazioni proporzionalmente corrispondente al rapporto fra l'ammontare imponibile di esse e l'ammontare imponibile complessivo di tutte le operazioni effettuate. ((Il contribuente ha facolta' di optare, all'atto della dichiarazione annuale, per la detrazione nel modo normale. I soggetti indicati nel primo comma, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ai ventuno milioni di lire, e costituito per almeno due terzi da cessioni dei prodotti di cui al comma stesso, sono esonerati, salvo che entro il 31 gennaio non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di una impresa, debbono emettere fatture con la distinta indicazione della imposta e consegnarne copia all'altra parte, con le modalita' e nei termini di cui allo art. 21, numerandole e registrandole a norma dello art. 25. Le disposizioni di questo comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di ventuno milioni. Non sono considerate cessioni di beni, in deroga alle disposizioni dell'art. 2:
- a)le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencate nella prima parte dell'allegata tabella A, fatte dai soggetti indicati al primo comma, sul luogo di produzione o in forma ambulante, a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 4;
- b)i passaggi dei prodotti stessi a cooperative e relativi consorzi ai fini della vendita per conto di produttori soci, anche previa manipolazione e trasformazione, nonche' a enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. Le disposizioni di cui alla lettera b) del precedente comma non si applicano alle cooperative e relativi consorzi che ne facciano espressa dichiarazione all'ufficio entro il 31 gennaio)). 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Testo vigente dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979 · versione 7 su Normattiva