Art. 34 iva

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Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella prima parte dell'allegata tabella A, direttamente effettuate da produttori agricoli o pescatori, comprese le cooperative fra essi costituite e relativi consorzi, la detrazione prevista nell'art. 19 e' forfetizzata in misura pari a quella dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma precedente, queste devono essere registrate distintamente e indicate separatamente nelle dichiarazioni. L'imposta relativa a tali operazioni e' determinata detraendo la parte delle imposte afferenti gli acquisti e le importazioni proporzionalmente corrispondente al rapporto fra l'ammontare imponibile di esse e l'ammontare imponibile complessivo di tutte le operazioni effettuate. ((Il contribuente ha facolta' di optare, all'atto della dichiarazione annuale, per la detrazione nel modo normale. I soggetti indicati nel primo comma, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ai ventuno milioni di lire, e costituito per almeno due terzi da cessioni dei prodotti di cui al comma stesso, sono esonerati, salvo che entro il 31 gennaio non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di una impresa, debbono emettere fatture con la distinta indicazione della imposta e consegnarne copia all'altra parte, con le modalita' e nei termini di cui allo art. 21, numerandole e registrandole a norma dello art. 25. Le disposizioni di questo comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di ventuno milioni. Non sono considerate cessioni di beni, in deroga alle disposizioni dell'art. 2:

  • a)le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencate nella prima parte dell'allegata tabella A, fatte dai soggetti indicati al primo comma, sul luogo di produzione o in forma ambulante, a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 4;
  • b)i passaggi dei prodotti stessi a cooperative e relativi consorzi ai fini della vendita per conto di produttori soci, anche previa manipolazione e trasformazione, nonche' a enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. Le disposizioni di cui alla lettera b) del precedente comma non si applicano alle cooperative e relativi consorzi che ne facciano espressa dichiarazione all'ufficio entro il 31 gennaio)). 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

Testo vigente dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

23 versioni dal 1972

1972oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 12 agosto 20181 gennaio 2027per 8 anni
  3. 3 dicembre 201612 agosto 2018per un anno
  4. 29 novembre 20063 dicembre 2016per 10 anni
  5. 15 maggio 200529 novembre 2006per un anno
  6. 3 marzo 200515 maggio 2005per 2 mesi
  7. 1 gennaio 20023 marzo 2005per 3 anni
  8. 3 marzo 20001 gennaio 2002per un anno
  9. 9 aprile 19983 marzo 2000per un anno
  10. 1 gennaio 19989 aprile 1998per 3 mesi
  11. 14 marzo 19971 gennaio 1998per 10 mesi
  12. 2 marzo 199714 marzo 1997per 12 giorni
  13. 31 luglio 19942 marzo 1997per 3 anni
  14. 1 marzo 199431 luglio 1994per 5 mesi
  15. 1 gennaio 19941 marzo 1994per un mese
  16. 30 ottobre 19931 gennaio 1994per 2 mesi
  17. 1 marzo 198430 ottobre 1993per 10 anni
  18. 2 marzo 19831 marzo 1984per un anno
  19. 31 dicembre 19802 marzo 1983per 2 anni
  20. 4 aprile 197931 dicembre 1980per un anno
  21. 1 febbraio 19794 aprile 1979per 2 mesi
  22. 29 dicembre 19741 febbraio 1979per 4 anni
  23. 11 novembre 197229 dicembre 1974per 2 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art34 · fonte su Normattiva