Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - INDICAZIONE IMPRECISA O ERRONEA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - POSSIBILITA' DI RETTIFICA QUANDO I TERMINI DELLA QUESTIONE RISULTINO CON SUFFICIENTE CHIAREZZA - FATTISPECIE.
Come piu' volte affermato, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale l'indicazione erronea della disposizione di legge sottoposta al vaglio della Corte, puo' formare oggetto di rettifica quando i termini della questione risultino con sufficiente chiarezza. (Nella specie, nel giudizio promosso riguardo alla norma in virtu' della quale la delega per il versamento IVA tramite azienda di credito, "deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente", la Corte ha ritenuto che, poiche' i fatti per i quali pende giudizio davanti alla Commissione tributaria 'a qua' risalgono - come risulta dall'ordinanza di rinvio - al 1980, la disposizione regolatrice della fattispecie era bensi', all'epoca, quella dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, non pero' con le modifiche apportate - come indicato nell'ordinanza di rimessione - dall'art. 6 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (conv. con modif. in legge 28 febbraio 1983. n. 53), ma con quelle in precedenza addotte dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, la questione potesse essere riferita a tale ultima norma). - Sul richiamato principio v. S. nn. 188/1994 e 142/1993, nonche' O. n. 476/1994. red.: S. P.
Riguarda ancheart. 6 d.l. 953/1982art. 1 d.P.R. 24/1979
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - MODALITA' DI RISCOSSIONE -VERSAMENTO TRAMITE AZIENDA DI CREDITO - OBBLIGO DI RILASCIARE LA DELEGA IN OGNI CASO PRESSO UNA DIPENDENZA DELL'AZIENDA DELEGATA SITA NELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMPETENTE UFFICIO IVA - DISPOSIZIONE NON PIU' VIGENTE NELL'ATTUALE NORMATIVA MA TUTTORA APPLICABILE AI FATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - LAMENTATA VANIFICAZIONE DEL "GENERALE CANONE DI COERENZA DELL'ORDINAMENTO E INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO PER ALTRE PRESTAZIONI FISCALI E PARAFISCALI (BOLLO SULLE PATENTI E SUI PASSAPORTI, TASSA DELLA SALUTE ECC.) - ESCLUSIONE - NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLA NORMA IMPUGNATA - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE A 'TERTIA COMPARATIONIS' LE DIVERSE DISCIPLINE ADOTTATE PER ALTRI TRIBUTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La disposizione dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, secondo la quale la delega per il versamento IVA tramite azienda di credito "deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente" - disposizione ora superata per effetto del d.l. n. 331 del 1993, ma tuttora applicabile ai fatti per cui pende giudizio innanzi alla rimettente Commissione tributaria - non puo' dirsi irragionevole o arbitraria. Invero - a parte che, anche alla stregua delle norme allora applicabili (artt. 40, secondo comma, e 48, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, come sostituiti dall'art. 1 d.P.R. n. 24 del 1979) il fatto del versamento ad ufficio incompetente, che la norma impugnata mira ad impedire, non parrebbe valutabile, in se', come omissione del versamento stesso - va considerato che nel sistema della legge, la disciplina limitativa in ordine alle dipendenze bancarie abilitate a ricevere i versamenti aveva lo scopo di assicurare agli uffici competenti la disponibilita' immediata dei dati concernenti l'avvenuta effettuazione dei versamenti, in vista del piu' agevole espletamento dei relativi controlli, e altresi' di una regolare ed ordinata gestione dei rimborsi con i fondi della riscossione, e che comunque la contestata modalita' di adempimento rappresento' una significativa evoluzione rispetto al precedente sistema che prevedeva la diretta effettuazione dei versamenti agli uffici IVA. Ne' vale in contrario far richiamo alle differenti discipline vigenti per altri tributi, giacche' - come la Corte ha gia' evidenziato - proprio in materia tributaria non puo' disconoscersi al legislatore la discrezionalita' necessaria per la disciplina delle modalita' di riscossione dei tributi in relazione ai singoli tipi di imposta, nonche' dei termini per i relativi versamenti anche in correlazione con il principio della polisistematicita' dell'ordinamento tributario. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1 d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24). - Riguardo alla polisistematicita' dell'ordinamento tributario v. O. n. 392/1993. red.: S. P.
Riguarda ancheart. 1 d.P.R. 24/1979
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO TRAMITE AZIENDA DI CREDITO - OBBLIGO DI RILASCIARE LA DELEGA IN OGNI CASO PRESSO UNA DIPENDENZA DELL'AZIENDA DELEGATA SITA NELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMPETENTE UFFICIO IVA - DISPOSIZIONE NON PIU' VIGENTE NELL'ATTUALE NORMATIVA MA TUTTORA APPLICABILE AI FATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - LAMENTATE DIFFICOLTA' A CUI IL CONTRIBUENTE SAREBBE ESPOSTO NEL MUOVERSI NEI GIORNI DI SCADENZA DEI PAGAMENTI - DENUNCIATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La disposizione dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, secondo la quale la delega per il versamento IVA tramite azienda di credito, "deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente" - disposizione ora superata per effetto dell'art. 36 del d.l. n. 331 del 1993, ma tuttora applicabile ai fatti per cui pende giudizio davanti alla rimettente Commissione tributaria - non da' luogo a violazione dell'art. 16 Cost.. Contrariamente a quanto si sostiene nell'ordinanza di rinvio, non puo' infatti reputarsi lesivo della liberta' di circolazione garantita dalla norma costituzionale l'occasionale disagio derivante dalla necessita' di adempiere l'obbligazione presso un determinato ufficio, peraltro con la possibilita' di avvalersi della collaborazione di terzi. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 16 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1, d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24). - V. la precedente massima B. red.: S. P.
Riguarda ancheart. 1 d.P.R. 24/1979
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI - REGIME SPECIALE DI DETRAZIONE FORFETTIZZATA - CONCORRENZA CON IL REGIME DELLE CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633, ARTT. 8, 34 E 38. - COST., ARTT. 3, 44 E 53.
Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici, il produttore, secondo la propria convenienza economica,puo` avvalersi o meno del regime speciale di detrazione forfettizzata (introdotto dall'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972), avendo egli facolta` di optare, all'atto della dichiarazione annuale, per il regime normale di detrazione, con conseguente possibilita` di rimborso; il che esclude, pertanto, il denunciato conflitto tra il suddetto regime speciale e quello delle cessioni all'esportazione (di cui all'art. 8 del cit. d.P.R. n. 633/1972). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 8, 34 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 3, 44 e 53 Cost.).
Riguarda ancheart. 8 Testo unico IVAart. 34 Testo unico IVA