Art. 38 iva
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I versamenti previsti dal presente decreto possono essere eseguiti, oltre che in contanti presso l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, mediante assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio stesso, mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita. Se la dichiarazione e' spedita a mezzo posta il versamento deve essere eseguito esclusivamente mediante assegni circolari o postali non trasferibili. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. I rimborsi previsti nel secondo e nel terzo comma dell'art. 30, qualora nel termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale non sia stato notificato avviso di rettifica ai sensi dell'art. 54, devono essere eseguiti entro tre mesi dalla scadenza del detto termine. Se e' stato notificato avviso di rettifica il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi dalla notificazione per la parte riconosciuta dall'ufficio ed entro tre mesi dalla definizione dell'accertamento per la parte residua. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi, calcolati al saggio legale per i primi ventiquattro mesi e al doppio del saggio legale per il tempo successivo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Il contribuente puo' in ogni caso ottenere il rimborso, entro tre mesi dalla richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dal rimborso medesimo, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fidejussione rilasciata da un istituto o azienda di credito o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita', o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione regolarmente autorizzato. ((Il contribuente che esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che danno luogo ad eccedenze rimborsabili a norma dell'art. 30, puo' ottenere, prestando le garanzie previste dal presente comma, il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno allorquando tali eccedenze sono dovute alla diversita' delle aliquote dell'imposta relativa all'acquisto o alla importazione rispetto alle aliquote dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero all'elevatezza del rapporto, che deve essere in ogni caso superiore al sessanta per cento, tra l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 8 e al terzo comma dell'art. 8-bis e il volume di affari determinato a norma dell'art. 20)). 5 17a ((Ai rimborsi previsti nei commi secondo e terzo provvede il competente ufficio IVA utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamento all'erario della imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio)). 17a ((Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative alla esecuzione dei rimborsi, nonche' le modalita' ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le modalita' relative alla presentazione della contabilita' amministrativa ed al trasferimento dei fondi tra i vari uffici)). 17a Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica ai sensi dell'art. 54 il contribuente deve, entro sessanta giorni, versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi dalla data del rimborso calcolati al doppio del saggio legale, a meno che non presti la garanzia prevista nel terzo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. In tal caso resta ferma l'applicazione del secondo comma dell'art. 60.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
D.P.R. 18 ottobre 1978, n.668
17aIL D.P.R. 18 ottobre 1978, n.668 ha disposto (con l'art. 5) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1979.
Testo vigente dal 17 novembre 1978 al 1 febbraio 1979 · versione 24 su Normattiva