Art. 38 iva
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 285 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
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8 versioni dal 1972
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - INDICAZIONE IMPRECISA O ERRONEA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - POSSIBILITA' DI RETTIFICA QUANDO I TERMINI DELLA QUESTIONE RISULTINO CON SUFFICIENTE CHIAREZZA - FATTISPECIE.
Come piu' volte affermato, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale l'indicazione erronea della disposizione di legge sottoposta al vaglio della Corte, puo' formare oggetto di rettifica quando i termini della questione risultino con sufficiente chiarezza. (Nella specie, nel giudizio promosso riguardo alla norma in virtu' della quale la delega per il versamento IVA tramite azienda di credito, "deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente", la Corte ha ritenuto che, poiche' i fatti per i quali pende giudizio davanti alla Commissione tributaria 'a qua' risalgono - come risulta dall'ordinanza di rinvio - al 1980, la disposizione regolatrice della fattispecie era bensi', all'epoca, quella dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, non pero' con le modifiche apportate - come indicato nell'ordinanza di rimessione - dall'art. 6 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (conv. con modif. in legge 28 febbraio 1983. n. 53), ma con quelle in precedenza addotte dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, la questione potesse essere riferita a tale ultima norma). - Sul richiamato principio v. S. nn. 188/1994 e 142/1993, nonche' O. n. 476/1994. red.: S. P.
Riguarda ancheart. 6 d.l. 953/1982art. 1 d.P.R. 24/1979
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - MODALITA' DI RISCOSSIONE -VERSAMENTO TRAMITE AZIENDA DI CREDITO - OBBLIGO DI RILASCIARE LA DELEGA IN OGNI CASO PRESSO UNA DIPENDENZA DELL'AZIENDA DELEGATA SITA NELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMPETENTE UFFICIO IVA - DISPOSIZIONE NON PIU' VIGENTE NELL'ATTUALE NORMATIVA MA TUTTORA APPLICABILE AI FATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - LAMENTATA VANIFICAZIONE DEL "GENERALE CANONE DI COERENZA DELL'ORDINAMENTO E INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO PER ALTRE PRESTAZIONI FISCALI E PARAFISCALI (BOLLO SULLE PATENTI E SUI PASSAPORTI, TASSA DELLA SALUTE ECC.) - ESCLUSIONE - NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLA NORMA IMPUGNATA - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE A 'TERTIA COMPARATIONIS' LE DIVERSE DISCIPLINE ADOTTATE PER ALTRI TRIBUTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La disposizione dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, secondo la quale la delega per il versamento IVA tramite azienda di credito "deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente" - disposizione ora superata per effetto del d.l. n. 331 del 1993, ma tuttora applicabile ai fatti per cui pende giudizio innanzi alla rimettente Commissione tributaria - non puo' dirsi irragionevole o arbitraria. Invero - a parte che, anche alla stregua delle norme allora applicabili (artt. 40, secondo comma, e 48, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, come sostituiti dall'art. 1 d.P.R. n. 24 del 1979) il fatto del versamento ad ufficio incompetente, che la norma impugnata mira ad impedire, non parrebbe valutabile, in se', come omissione del versamento stesso - va considerato che nel sistema della legge, la disciplina limitativa in ordine alle dipendenze bancarie abilitate a ricevere i versamenti aveva lo scopo di assicurare agli uffici competenti la disponibilita' immediata dei dati concernenti l'avvenuta effettuazione dei versamenti, in vista del piu' agevole espletamento dei relativi controlli, e altresi' di una regolare ed ordinata gestione dei rimborsi con i fondi della riscossione, e che comunque la contestata modalita' di adempimento rappresento' una significativa evoluzione rispetto al precedente sistema che prevedeva la diretta effettuazione dei versamenti agli uffici IVA. Ne' vale in contrario far richiamo alle differenti discipline vigenti per altri tributi, giacche' - come la Corte ha gia' evidenziato - proprio in materia tributaria non puo' disconoscersi al legislatore la discrezionalita' necessaria per la disciplina delle modalita' di riscossione dei tributi in relazione ai singoli tipi di imposta, nonche' dei termini per i relativi versamenti anche in correlazione con il principio della polisistematicita' dell'ordinamento tributario. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1 d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24). - Riguardo alla polisistematicita' dell'ordinamento tributario v. O. n. 392/1993. red.: S. P.
Riguarda ancheart. 1 d.P.R. 24/1979
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO TRAMITE AZIENDA DI CREDITO - OBBLIGO DI RILASCIARE LA DELEGA IN OGNI CASO PRESSO UNA DIPENDENZA DELL'AZIENDA DELEGATA SITA NELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMPETENTE UFFICIO IVA - DISPOSIZIONE NON PIU' VIGENTE NELL'ATTUALE NORMATIVA MA TUTTORA APPLICABILE AI FATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - LAMENTATE DIFFICOLTA' A CUI IL CONTRIBUENTE SAREBBE ESPOSTO NEL MUOVERSI NEI GIORNI DI SCADENZA DEI PAGAMENTI - DENUNCIATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La disposizione dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, secondo la quale la delega per il versamento IVA tramite azienda di credito, "deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente" - disposizione ora superata per effetto dell'art. 36 del d.l. n. 331 del 1993, ma tuttora applicabile ai fatti per cui pende giudizio davanti alla rimettente Commissione tributaria - non da' luogo a violazione dell'art. 16 Cost.. Contrariamente a quanto si sostiene nell'ordinanza di rinvio, non puo' infatti reputarsi lesivo della liberta' di circolazione garantita dalla norma costituzionale l'occasionale disagio derivante dalla necessita' di adempiere l'obbligazione presso un determinato ufficio, peraltro con la possibilita' di avvalersi della collaborazione di terzi. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 16 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1, d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24). - V. la precedente massima B. red.: S. P.
Riguarda ancheart. 1 d.P.R. 24/1979
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI - REGIME SPECIALE DI DETRAZIONE FORFETTIZZATA - CONCORRENZA CON IL REGIME DELLE CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633, ARTT. 8, 34 E 38. - COST., ARTT. 3, 44 E 53.
Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici, il produttore, secondo la propria convenienza economica,puo` avvalersi o meno del regime speciale di detrazione forfettizzata (introdotto dall'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972), avendo egli facolta` di optare, all'atto della dichiarazione annuale, per il regime normale di detrazione, con conseguente possibilita` di rimborso; il che esclude, pertanto, il denunciato conflitto tra il suddetto regime speciale e quello delle cessioni all'esportazione (di cui all'art. 8 del cit. d.P.R. n. 633/1972). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 8, 34 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 3, 44 e 53 Cost.).
Riguarda ancheart. 8 Testo unico IVAart. 34 Testo unico IVA
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (Disposizioni integrative e correttive del d.P.R. n. 633 del 1972, e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista…
ECLI:IT:COST:1995:430 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 34 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in riferimento agli artt. 3, 44 e 53 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio…
ECLI:IT:COST:1988:161 · leggi il testo integrale
respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto 23 luglio 1975, emanato dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, proposta dalla Regione siciliana con il ricorso di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976. F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO…
ECLI:IT:COST:1976:13 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 3-bis — Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende…
Art. 9
' di versamento mediante delega (articolo 19 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; articolo 1 decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 e articoli 17 e 18, comma 1, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1) 1. I versamenti delle imposte, dei contributi, …
Art. 62 — Riscossione coattiva e privilegi
Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli…
Art. 3
(articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; articolo 1, comma 98, legge 30 dicembre 2023, n. 213; articolo 34, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 1, comma 72, legge 30 dicembre 2021, n. 234) 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari…
Art. 71
Delegazioni L'esattore deve versare ad ogni scadenza, con l'obbligo del non riscosso come riscosso: 1) al Ministero del tesoro: Direzione generale del tesoro, Cassa depositi e prestiti ed Istituti di previdenza, l'importo delle delegazioni rilasciate dai comuni…
Art. 111
IVA (articolo 6 legge 29 dicembre 1990, n. 405; articolo 1, comma 471, legge 30 dicembre 2004, n. 311) 1. A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dalle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art38 · fonte su Normattiva