Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - IMPOSTA COMPLEMENTARE IN GENERE ED IMPOSTA COMPLEMENTARE PER IL MAGGIOR VALORE ACCERTATO DALL'UFFICIO - PREVISIONE DI UNA DISCIPLINA DIVERSIFICATA - RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la prevista diversa disciplina appare giustificata dalla diversita' delle situazioni considerate concernenti l'una l'imposta complementare del maggior valore accertato e l'altra l'imposta complementare di altro genere. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 62 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 623, 624 c.p.c. e 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. e, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. perche' gia' decise dalla sentenza n. 63/1982.
sentenza 80/1983massima n. 14618 Riguarda ancheart. 624 Codice di procedura civileart. 39 Riscossione imposte sul redditoart. 15 Riscossione imposte sul redditoart. 4-alle legge 2248/1965art. 54 d.P.R. 634/1972art. 54 Riscossione imposte sul redditoe altri 2
TRIBUTI IN GENERE - COMMISSIONE TRIBUTARIA - POTERI DI SOSPENDERE IN VIA CAUTELARE IL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
La potesta` cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost. La giurisdizione di annullamento postula necessariamente il potere di sospensione cautelare. Il controllo giurisdizionale in materia tributaria non rientra nella giurisdizione di annullamento trattandosi di giudizio sul rapporto (non fondatezza della questione di legittimita` degli artt. 15, 39 e 54 del d.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dell'art. 62 del d.P.R. 26.10.1972 n. 633 in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost.).
Riguarda ancheart. 15 Riscossione imposte sul redditoart. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 39 Riscossione imposte sul reddito
TRIBUTI IN GENERE - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NOZIONE - INTERPRETAZIONE.
Per capacita` contributiva deve intendersi la idoneita` del soggetto all'obbligazione d'imposta desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata; e tale presupposto consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza secondo valutazioni riservate al legislatore ordinario, salvo il controllo, sotto il profilo dell'arbitrarieta` o irrazionalita`, da parte del giudice delle leggi. La capacita` contributiva e` principio che regola sul piano sostanziale la legittimita` della imposizione tributaria e non concerne affatto il quomodo della riscossione dei tributi, che e` del tutto estraneo alla previsione del precetto costituzionale suddetto (non fondatezza della questione di legittimita` degli artt. 15, 39 e 54 del d.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dell'art. 62 del d.P.R. 26.10.1972 n. 633 in riferimento all'art. 53 Cost.). - cfr. SS.nn. 144/1972, 201/1975, 62/1977.
sentenza 63/1982massima n. 14000 Riguarda ancheart. 15 Riscossione imposte sul redditoart. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 60 Testo unico IVAart. 39 Riscossione imposte sul reddito
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E MANCANZA DI ALCUN RIFERIMENTO ALLA FATTISPECIE CONCRETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - CASO SPECIFICO.
L'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, fa obbligo all'autorita' giurisdizionale, che sollevi questione di legittimita' costituzionale, di riferire nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi della questione, per cui s'impone una declaratoria di manifesta inammissibilita' per assoluto difetto di rilevanza qualora il giudice remittente si limiti a criticare gli articoli delle leggi impugnate senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e senza motivare in punto di rilevanza, ne' sulle ragioni della denunziata incompatibilita'. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in ordine agli artt. 17, 18 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 58, 60, 61, 62 e l'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' in ordine all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (riguardanti tutti il contenzioso tributario), con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76, 97, 101, secondo comma, 104 e 113 Cost.). - S. nn. 29/1982; 158/1982.
Riguarda ancheart. 58 Testo unico IVAlegge 825/1971d.P.R. 633/1972art. 19 d.P.R. 636/1972art. 18 d.P.R. 636/1972art. 17 d.P.R. 636/1972e altri 2