Art. 102T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1960 al 31 luglio 1980. Leggi il testo vigente →

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilita' e' pronunziata per un tempo non minore di cinque ne' maggiore di dieci anni. Il giudice puo' ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, per reati piu' gravi non previsti dal presente Testo Unico. Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 31 luglio 1980 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art102 · fonte su Normattiva