Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ELEZIONI - REATI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BENEFICI DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA - DIVIETO DI CONCESSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
A seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1973, n. 933, che ha abrogato l'art. 113, ult. comma, del t.u. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ossia la disposizione che vietava di applicare i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale per i reati elettorali commessi in occasione delle elezioni politiche previsti dal medesimo t.u., e` venuta a mancare qualsiasi valida ragione che giustifichi il permanere, in tema di concessione dei detti benefici, di un trattamento piu` severo per i reati commessi in occasione di elezioni per i consigli dei comuni, delle province e delle regioni a statuto ordinario. Ammesso, infatti, che il principio democratico (artt. 1, 48, 55, 56, 75, 122 Cost.) conferisca alla materia elettorale tale rilievo da giustificare la deroga al diritto penale comune in tema di benefici applicabili dal giudice, e` tuttavia del tutto irrazionale ed arbitraria l'ulteriore differenziazione interna alla materia determinatasi per effetto dello jus superveniens, che ha prodotto intollerabili disparita` di trattamento di situazioni quantomeno analoghe. Per il gioco dei rinvii tra diversi corpi di norme, risulta invero che il divieto di applicazione dei benefici in questione non e` piu` operante per i reati commessi in occasione di elezioni politiche, di referendum statali, di elezioni degli organi rappresentativi delle regioni a statuto speciale e di referendum regionali, cosi` come non e` mai stato operante per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, mentre la deroga al diritto comune costituita dal detto divieto e` stata mantenuta per le elezioni degli organi rappresentativi dei comuni, delle province e delle regioni a statuto ordinario. Tale deroga non puo` trovare giustificazione ne` nella diversita` dei procedimenti elettivi, in quanto il principio democratico potrebbe se mai comportare, considerata la maggiore importanza da questo punto di vista delle elezioni politiche nazionali ed europee, una maggiore severita` proprio per la violazione delle norme penali previste per queste elezioni; ne` nel fatto che successivamente all'abrogazione dell'art. 113 d.P.R. n. 361 del 1957 sia stato elevato il limite massimo per fruire del beneficio, in quanto piu` l'istituto si dilata piu` appare grave la deroga al diritto comune divenuto ancor piu` benigno; ne` nelle norme che impongono il giudizio direttissimo con o senza l'arresto in flagranza, in quanto vigono numerose leggi speciali che impongono il giudizio direttissimo senza escludere l'applicabilita` della sospensione condizionale della pena. Va in ogni caso chiarito che la sospensione condizionale dell'esecuzione della condanna ha per oggetto solamente l'espiazione della pena inflitta e non si estende ne` influisce in ordine alle pene accessorie, onde la concessione del beneficio non tocca ne` l'interdizione dai pubblici uffici ne` la sospensione del diritto elettorale quando conseguono alla condanna per reati previsti dalle leggi sulle elezioni politiche o amministrative. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 102, ultimo comma, del t.u. per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il quale dispone, per i reati elettorali previsti dal medesimo t.u., il divieto di applicare i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. - cfr. Ss. nn. 48/1962, 45/1967, 26/1970, 174/1973; Ordd. nn. 8/1964, 85/1964, 21/1972, 23/1972.
ELEZIONI - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - T.U.16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 93 (SANZIONI PER CHI SOTTOSCRIVE DUE LISTE DI CANDIDATI) E ART. 102 (INAPPLICABILITA' AI REATI ELETTORALI DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - NON VIOLANO, RISPETTIVAMENTE, GLI ARTT. 3, SECONDO COMMA, E 27, TERZO COMMA, 2, SECONDO COMMA, E 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 93 del T.U. delle leggi per la composizione degli organi delle Amministrazioni comunali (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), in riferimento all'art. 3, secondo comma della Costituzione, e dell'art. 102 dello stesso T.U.,in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 2, secondo comma, e 3 della Costituzione. Cfr.: sent. n. 48/1962; 45/1967; 106/1971 ed ord. n. 23/1972.
Riguarda ancheart. 93 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
ELEZIONI - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 102: INAPPLICABILITA' AI REATI ELETTORALI DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 27 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 del t.u. delle leggi per la composizione e le elezioni delle amministrazioni comunali, approvato con d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 48 del 1969.
ELEZIONI - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 93 (SANZIONI PER CHI SOTTOSCRIVE DUE LISTE DI CANDIDATI) E ART. 102 (INAPPLICABILITA' AI REATI ELETTORALI DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENZIONATA DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE) - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Non sussistendo motivi per discostarsi dalle precedenti decisioni, la Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 93 T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, appr. con D.P. 14 maggio 1960, n. 570, sollevata in relazione all'art. 3 Cost. e gia' dichiarata infondata con sent. n. 45 del 1967 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 106/71, nonche' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 del citato T.U. sollevata pure in relazione al detto art. 3 Cost. e gia' dichiarata infondata con la sentenza n. 48 del 1962.
Riguarda ancheart. 93 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ELEZIONI - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 102, ULTIMO COMMA - INAPPLICABILITA' AI REATI ELETTORALI DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - NON VIOLA L'ART. 27 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Cfr.: 48/1962 B; 48/1962 C.
EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE. ELEZIONI - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 102: INAPPLICABILITA' AI REATI ELETTORALI DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENSIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - RAGIONE GIUSTIFICATRICE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
In virtu' della norma contenuta nell'art. 3 della Costituzione il legislatore ordinario puo' regolare con norme speciali situazioni speciali rispettando, in ogni caso, gli espliciti divieti previsti in detto articolo e curando che il regolamento di tali situazioni non sia manifestamente arbitrario e irrazionale. L'art. 102, ultimo comma, del T.U. delle leggi elettorali 16 maggio 1960, n. 570, escludendo l'applicabilita' ai reati elettorali del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, non e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il trattamento differenziato previsto per tali reati trova la ragione giustificatrice nella natura della materia alla quale essi si riferiscono e nella necessita' di un'efficacia immediata che in tale materia deve essere riconosciuta alla pena e alle misure che alla pena conseguono. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CRITERI PER LA CONCESSIONE - QUANTITA' DELLA PENA, GRAVITA' E QUALITA' DEL REATO.
L'istituto della sospensione della pena va valutato tenendo presente sia il fine della rieducazione del colpevole, sia il limite ed i criteri indicati, rispettivamente, negli artt. 163 e 164 Codice penale. Il legislatore ordinario, essendosi ispirato, nel regolare la concessione della sospensione della pena, al criterio della gravita' del reato ed al criterio quantitativo della pena, ben poteva, nel negare la sospensione della pena, - salvi sempre i precetti o principi generali garantiti dalla Costituzione - fare riferimento, oltre che al criterio della gravita' del reato e a quello quantitativo della pena, anche all'altro della qualita' dei reati, quando questi, cioe', siano di tale natura da richiedere che la pena irrogata esplichi senza limitazioni la sua propria funzione intimidativa e reintegrativa dei diritti. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione all'art. 27 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 164 Codice penaleart. 163 Codice penale