Art. 12 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 12, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 4
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Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la elezione dei consiglieri comunali e' fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale. Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere. Ogni ripartizione per frazione e' esclusa.
Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 28 marzo 1993 · versione 0 su Normattiva