Art. 27 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 12
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Il Sindaco provvede affinche', nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale:
- 1)il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2)la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 39;
- 3)tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 37;
- 4)i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21;
- 5)il pacco delle schede che al Sindaco sara' stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 6)le urne e le cassette occorrenti per la votazione;
- 7)un congruo numero di matite copiative per il voto. Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B - per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e C e D - per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti - allegate al presente testo Unico, visitate dal Ministro dell'interno. Le schede dovranno pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate. I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.
Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 21 marzo 1980 · versione 0 su Normattiva