ELEZIONI - COMUNI - LEGGI ELETTORALI - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - ABROGAZIONE PARZIALE - INCERTEZZE NELLE CONSEGUENZE E DIFFICOLTA' APPLICATIVE - AMBIGUITA' DEL QUESITO - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Il quesito referendario abrogativo relativo a talune norme del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modoficazioni ed itegrazioni, in particolare quelle che, nelle intenzioni dei promotori, hanno per oggetto: a) l'eliminazione dell'attuale differenziazione tra il sistema elettorale per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e quello previsto per i comuni con popolazione superiore, a vantaggio del primo (c.d. sistema maggioritario; b) l'eliminazione del potere conferito all'elettore per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di votare per i singoli candidati prescelti, in qualunque lista ricompresi (c.d. panachage), si presenta ambiguo e suscettibile di generare incertezze sulle conseguenze dell'abrogazione, dando spazio ad una normativa priva di una sua intrinseca ratio unitaria e suscettibile di interpretazioni diverse in punti fondamentali, anche a prescindere dal rischio di una paralisi nel funzionamento degli organi elettivi comunali fino all'adozione da parte del legislatore ordinario di una disciplina integrativa. Da tutto cio' consegue che non puo' essere sottoposto a consultazione elettorale il quesito referendario sopra descritto. (Inammissibilita' della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 11 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 12, 27 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 32, 33, 34, 35, 47 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 49 (nella parte indicata indicata nell'epigrafe della sentenza), 51 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 55 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 56, 57, 58, 60 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 68,69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 79, 80 e 81, nonche' delle intestazioni delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), e III del Capo IV del Titolo II, delle Sezioni II (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), e III del Capo V del Titolo II, delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza) e III del Capo VI del Titolo II, e delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza) e III del Capo VII del Titolo II del decreto del Presidente dela Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ("Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali"), e successive modificazioni ed integrazioni. - S. nn. 16/1978 e 29/1987
sentenza 47/1991massima n. 16931 Riguarda ancheart. 33 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 71 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 57 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 35 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 72 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 32 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.e altri 23
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SISTEMA ELETTORALE - T.U. N. 570 DEL 1960, ARTT. 28, PRIMO COMMA, 55, PRIMO COMMA, 65 E 76 - ANALISI DELLE NORME IMPUGNATE - CONTRASTO CON ART. 48, SECONDO COMMA COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 48, SECONDO COMMA; T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 28, PRIMO COMMA, 55, PRIMO COMMA, 65 E 76).
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28, primo comma, 55, primo comma, 65 e 76 T.U. 16 maggio 1960, n. 570 in riferimento all'art. 48, secondo comma Cost., che disciplinano le elezioni amministrative nei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti non e' fondata poiche' tali norme riconoscono a tutti i candidati e a tutti gli elettori gli stessi diritti con le stesse limitazioni. Non contrasta col principio dell'uguaglianza del voto, consacrato nell'art. 48, secondo comma, Cost., quel sistema elettorale maggioritario secondo il quale, per evitare che tutti i seggi disponibili vadano alla lista di maggioranza, il numero dei candidati d'ogni lista non puo' superare i quattro quinti dei seggi disponibili e, ogni elettore potendo votare candidati di liste diverse, i seggi vengono assegnati a coloro che, indipendentemente dalla lista a cui appartengono, abbiano conseguito il maggior numero di voti. La norma, secondo cui un candidato subentra ad un altro che ha conseguito un maggior numero di voti, ma risulta poi ineleggibile, non puo' dirsi costituzionalmente illegittima sul riflesso che in tal modo, i voti dati a chi risulta ineleggibile finiscano per aver meno valore dei voti andati agli eleggibili: infatti il principio dell'uguaglianza del voto non puo' spiegare i suoi effetti sino al punto da rendere necessario, in tutti i casi di ineleggibilita', il rinnovo della consultazione elettorale o da rendere efficienti i suffragi dati a persone che per legge non possono riceverli. Poiche' nel c. d. sistema maggioritario i voti sono dati ai singoli candidati e non alle liste, non costituisce travisamento dei risultati elettorali la possibilita' che, dichiarati ineleggibili alcuni candidati della lista di maggioranza, i loro seggi vadano alla lista minoritaria che ottenga con cio' il maggior numero dei seggi.
sentenza 6/1963massima n. 1714 Riguarda ancheart. 65 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 76 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 28 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.