Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Straniero - In genere - Espulsione amministrativa dell'imputato straniero irregolare - Sentenza di non luogo a procedere - Condizioni - Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio - Rilevabilità della condizione dopo l'emissione del decreto - Omessa previsione - In via subordinata: rilevabilità della condizione dopo l'emissione del decreto, ove emesso per reati che consentirebbero la citazione diretta a giudizio - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 245001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, che, nel disciplinare i rapporti tra l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione amministrativa dello straniero irregolare ed eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico, preclude al giudice del dibattimento, nei procedimenti in cui l’azione penale è stata esercitata con richiesta di rinvio a giudizio, la possibilità di rilevare la condizione di improcedibilità ivi prevista e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nella fase successiva all’emissione del decreto di cui all’art. 429 cod. proc. pen., ove l’espulsione dell’imputato straniero sia stata eseguita in data antecedente. L’istituto – inserito in un complessivo inasprimento della disciplina di contrasto all’immigrazione irregolare – integra una sopravvenuta condizione di non procedibilità dell’azione penale temporanea e sottoposta a una sorta di “condizione risolutiva”, perché se è poi violato l’obbligo di reingresso nel territorio dello Stato per il periodo di tempo stabilito l’azione penale torna a essere procedibile. Ciò posto, la preclusione censurata non comporta una ingiustificata disparità di trattamento, poiché l’ipotesi oggetto del giudizio a quo non è sovrapponibile a quella oggetto della questione affrontata e decisa con la sentenza n. 270/2019. A differenza dei procedimenti in cui l’azione penale viene esercitata mediante citazione diretta a giudizio, per quelli in cui l’azione penale viene esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio è previsto il passaggio attraverso l’udienza preliminare, snodo processuale in cui l’organo giudicante è tenuto a verificare nel contraddittorio l’eventuale sussistenza della condizione di improcedibilità, ciò giustificando il trattamento differenziato. Non è, pertanto, manifestamente irragionevole che il legislatore, dovendo bilanciare, nell’esercizio della sua discrezionalità, le contrapposte esigenze di limitare il rientro dell’immigrato irregolare e di punire i reati commessi nel territorio dello Stato, abbia fissato nella emissione del decreto che dispone il giudizio il limite temporale oltre il quale l’atipica condizione di improcedibilità non può più essere rilevata, non potendo dirsi illogico che, una volta superato lo snodo processuale dell’udienza preliminare ed effettuato dal giudice di tale udienza il vaglio in ordine alla prognosi di ragionevole previsione di condanna, venga ritenuto prevalente l’interesse dello Stato a proseguire il processo, al fine di accertare la eventuale colpevolezza dell’imputato, anche ove questo sia stato espulso e allontanato dal territorio dello Stato, ritenendo a questo punto recessivo l’interesse a evitare il suo reingresso per il solo esercizio del diritto di difesa. E del pari non è fondata la questione proposta in via subordinata, poiché, anche ove il reato contestato consenta di esercitare l’azione penale mediante citazione diretta a giudizio, una volta che, invece, l’azione penale sia stata esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio, l’udienza preliminare costituisce lo snodo processuale ragionevolmente individuato quale momento in cui l’organo giudicante è chiamato a verificare, nel contraddittorio, l’eventuale sussistenza della condizione di improcedibilità. (Precedenti: S. 129/2025 - mass. 46859; S. 270/2019 - mass. 41778).
Rilevanza della questione incidentale - Sufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3- quater , del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Il rimettente ritiene di non poter fare applicazione della disposizione censurata perché, nel caso al suo esame, è già stato emesso il suddetto decreto di citazione diretta a giudizio.
Straniero - Espulsione amministrativa dell'imputato straniero - Avvenuta esecuzione prima dell'emissione di decreto di citazione diretta a giudizio - Potere del giudice di rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione è stata eseguita prima dell'emissione del provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere - Omessa previsione - Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 13, comma 3- quater , del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere. La regola di settore prevista dalla disposizione censurata - ossia la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale in relazione a reati che implicano il necessario passaggio per l'udienza preliminare di cui agli artt. 416 ss. cod. proc. pen., quale conseguenza dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione dell'immigrato irregolare - non può non trovare applicazione, per l'inferenza a fortiori che discende dalla considerazione della minore gravità del reato (e della più contenuta offensività della condotta), anche ai reati perseguibili con il rito della citazione diretta, in quanto contrario al principio di eguaglianza e di ragionevolezza che la sopravvenuta condizione di improcedibilità dell'azione penale operi per i reati più gravi e non già per quelli di minore gravità. Né l'adeguamento a tale principio può avvenire in via interpretativa, in quanto la formulazione letterale della disposizione censurata non consente un'interpretazione estensiva così fortemente manipolativa del dato testuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2004 e n. 222 del 2004; ordinanze n. 143 del 2006 e n. 142 del 2006 ).
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento dei restanti profili di censura.
Accolte in parte qua le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3- quater , del d.lgs. n. 286 del 1998, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., restano assorbiti gli ulteriori profili di censura, riferiti agli artt. 24, 101 e 111 Cost.
Straniero - Decreto prefettizio di espulsione - Immediata esecutività, anche se sottoposto a gravame o impugnativa - Denunciata violazione dei diritti inviolabili dell'uomo e del diritto di difesa - Mancata descrizione della fattispecie a quo - Assenza di argomentazione - Oscurità del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiara manifestamente inammissibile - per mancata descrizione della fattispecie a quo, assenza di argomentazione circa l'asserita illegittimità costituzionale e oscurità del petitum - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Prato in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede, al primo periodo, che l'espulsione amministrativa dello straniero è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Il giudice a quo non descrive la fattispecie oggetto del suo giudizio, limitandosi a indicarne le parti; inoltre, l'ordinanza di rimessione si limita a ricordare il contenuto della disposizione censurata e quello dei parametri invocati, senza che la lacuna relativa alla mancanza di argomenti volti a illustrare l'asserita illegittimità costituzionale possa essere colmata dalla menzione dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente, in virtù del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione; infine, nella sua stringatezza l'ordinanza non illustra in cosa consista precisamente il vizio denunciato. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 143 del 2018, n. 44 del 2017 e n. 35 del 2017; ordinanze n. 65 del 2018, n. 64 del 2018, n. 19 del 2018, n. 256 del 2017, n. 170 del 2012, n. 283 del 2006 e n. 280 del 2006 ). Per costante giurisprudenza costituzionale la carenza di indicazioni sulla fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo è considerata causa di manifesta inammissibilità della questione, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2018 e n. 42 del 2018; ordinanze n. 85 del 2018, n. 64 del 2018, n. 37 del 2018 e n. 7 del 2018 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la carenza o l'insufficienza della motivazione sulla non manifesta infondatezza è causa di manifesta inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 160 del 2018, n. 46 del 2018, n. 27 del 2018, n. 15 del 2018 e n. 161 del 2017; ordinanze n. 85 del 2018 e n. 65 del 2018 ).
Straniero - Espulsione amministrativa - Udienza di convalida del provvedimento - Previsione che il procedimento abbia luogo con il supporto delle questure ed in locali idonei da queste messi a disposizione del giudice di pace - Modalità per l'individuazione dei Centri di identificazione ed espulsione da parte del Ministero dell'interno, di concerto con altri ministri - Denuncia di inconvenienti di mero fatto - Carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per denuncia di inconvenienti di mero fatto e per carenza di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 5- ter , (come aggiunto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 271 del 2004) e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 97, 111 e 117 Cost. ed in relazione all'art. 5 CEDU, nella parte in cui, in materia di espulsione amministrativa dello straniero, prevedono, rispettivamente, che, per assicurare la tempestività del procedimento di convalida del provvedimento, le questure forniscano al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo e che, nei particolari casi in cui non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento, lo straniero sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del ministro dell'Interno. Infatti, le diverse doglianze sono prospettate dal giudice a quo in termini generici e onnicomprensivi, risolvendosi, quindi, in questioni di mero fatto del tutto avulse dai vizi ascrivibili alle disposizioni denunciate e, quindi, insuscettibili di formare oggetto di un dubbio di legittimità costituzionale. Inoltre, l'ordinanza di rimessione risulta carente nella motivazione in punto di rilevanza, in quanto è assente una qualche palese interferenza tra gli "inconvenienti" additati e i dubbi manifestati a proposito delle contrapposte richieste avanzate dalle parti all'esito dell'udienza nel giudizio a quo . - Per la manifesta inammissibilità di analoga questione sollevata dallo stesso rimettente, siccome proposta in maniera del tutto ipotetica e astratta, si veda la citata ordinanza n. 109/2010.
sentenza 93/2014massima n. 37868 Riguarda ancheart. 14 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Straniero - Reati e pene - Reato di indebito reingresso nel territorio dello Stato dello straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione - Arresto obbligatorio - Asserita irragionevolezza - Asserita violazione della libertà personale - Direttiva europea sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, direttamente efficace nell'ordinamento nazionale per scadenza del termine per la trasposizione in legge - Sopravvenute sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che interpretano la direttiva - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo nazionale di riferimento - Necessità di nuova valutazione da parte del giudice rimettente circa la perdurante rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti.
Va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente in ordine alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dell'art. 13, comma 13- ter , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ove è prescritto l'arresto obbligatorio per i delitti di cui ai precedenti commi 13 e 13- bis (indebito reingresso nel territorio dello Stato dello straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione). Invero, la disciplina dell'espulsione degli stranieri in condizione di soggiorno irregolare è stata profondamente incisa, in primo luogo, dalla direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), il termine per la cui trasposizione è scaduto il 24 dicembre 2010, con assunzione conseguente, nella ricorrenza delle ulteriori condizioni, di diretta efficacia nell'ordinamento nazionale: la citata direttiva disciplina, soprattutto all'art. 11, l'imposizione del divieto agli stranieri espulsi di fare rientro nel territorio dello Stato procedente, stabilendo che tale divieto sia disposto obbligatoriamente o facoltativamente, con valutazione da adottarsi caso per caso, per una durata variabile e normalmente non superiore ai cinque anni, mediante un provvedimento motivato in forma scritta, tradotto in una lingua comprensibile all'interessato e suscettibile di ricorso. Inoltre, successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza 28 aprile 2011, C-61/11 PPU, ha stabilito che la direttiva in questione (avuto riguardo agli artt. 15 e 16) osta ad una normativa nazionale che preveda l'irrogazione di pene detentive nei confronti di stranieri in condizione di soggiorno irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio dello Stato, si trattengano nel territorio stesso senza un giustificato motivo e, successivamente, la stessa Corte di giustizia (Grande sezione), con la sentenza 6 dicembre 2011, C-329/11, ha stabilito che la direttiva n. 2008/115/CE osta alla previsione di sanzioni detentive nei confronti dello straniero espulso, non disposto ad allontanarsi volontariamente dal territorio dello Stato procedente, prima che siano state interamente sperimentate le procedure coercitive previste dall'art. 8 della direttiva medesima. Infine, nelle more dei giudizi incidentali, è intervenuto il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2011, n. 129, in esito al quale - pur rimanendo invariato il comma 13- ter dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, cioè la norma processuale in materia di arresto che costituisce l'oggetto delle odierne censure - ha subito profonde modifiche il comma 14 del citato art. 13, in punto di durata del divieto di reingresso, di criteri della relativa determinazione ad opera dell'autorità procedente, di condizioni per l'eventuale revoca del provvedimento impositivo, così mutando la disciplina del provvedimento amministrativo presupposto alla condotta cui si riferiscono le norme penali sostanziali per la cui violazione è previsto l'arresto dello straniero interessato. In esito agli evidenziati mutamenti del quadro normativo nel quale si colloca la disposizione oggetto di censura, spetta al giudice rimettente la valutazione degli effetti della successione di leggi nella disciplina del caso concreto sottoposto al suo giudizio. In particolare, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza 28 aprile 2011, causa C-61/11 PPU - avente ad oggetto la domanda di rinvio pregiudiziale per l'interpretazione delle norme contenute nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE, recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», il cui termine di attuazione è inutilmente scaduto in data 24 dicembre 2010 - , affermando che gli artt. 15 e 16 della citata direttiva ostano all'applicazione negli Stati membri di disposizioni che prevedano «l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo» ed, ancora, che è compito del giudice nazionale «disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l'art. 14, comma 5- ter , di tale decreto legislativo», tenendo altresì in debito conto il principio «dell'applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri». Inoltre, la norma incriminatrice contenuta nell'art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 del 1998, è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. d ), numero 5, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari), in vigore dal 24 giugno 2011, sicché, secondo il testo vigente, la condotta di inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore è sanzionata mediante la sola pena della multa. Infine, anche la disposizione processuale contenuta nell'art. 14, comma 5- quinquies , è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. d ), numero 8, del citato d.l. n. 89 del 2011, con l'effetto di sottoporre i procedimenti per i reati di cui agli articoli 14, commi 5- ter e 5- quater alla disciplina contenuta negli artt. 20- bis , 20- ter e 32- bis , del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 24 della legge 24 novembre 1999, n. 468). Pertanto, a fronte del richiamato ius superveniens , anche alla luce dei principi che governano la successione di leggi penali nel tempo, spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza delle questioni aventi ad oggetto la legittimità della misura precautelare sottoposta al suo giudizio.
Straniero - Decreto prefettizio di espulsione - Immediata esecutività "anche se sottoposto a gravame o impugnativa" - Ritenuta preclusione di provvedimenti giudiziali di sospensione cautelare - Oscurità e contraddittorietà del petitum - Manifesta inammissibilità delle questioni.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 Cost. - dell'art. 13, commi 3 ed 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 271 del 2004, ritenendo in contrasto con i parametri invocati la previsione secondo cui il decreto prefettizio di espulsione è immediatamente esecutivo "anche se sottoposto a gravame o impugnativa" (comma 3 del citato art. 13), con conseguente preclusione di provvedimenti cautelari di sospensione ad opera del giudice dell'impugnazione, anche quando l'espulsione consegua al rigetto di una domanda di protezione internazionale, a sua volta impugnato presso il diverso giudice competente. Invero, la domanda rivolta alla Corte ha carattere oscuro e contradditorio, posto che, senza una chiara distinzione fra opzioni incompatibili, sembra invocata per un verso l'efficacia sospensiva dell'impugnazione proposta contro il decreto di espulsione, e per altro verso viene sollecitato il conferimento al giudice di poteri cautelari di sospensione, che avrebbero senso solo in quanto mancasse un effetto sospensivo dell'impugnazione; e che, inoltre, analoga contraddittorietà - in uno con il difetto di rilevanza - emerge alla luce del provvedimento sospensivo assunto dal rimettente con il dispositivo della propria ordinanza, certamente riferito agli effetti dell'impugnato decreto di espulsione, avendo altresì il giudice a quo stabilito " ex lege " la sospensione nel momento stesso in cui lamentava la carenza del corrispondente potere cautelare, riferendosi peraltro ad una "legge" non meglio specificata. - Sull'inammissibilità di questioni formulate in modo contraddittorio v., tra le altre, le ordinanze nn. 127/2009 e 94/2012.
Riguarda ancheart. 1 d.l. 241/2004
Straniero - Espulsione amministrativa del genitore non avente cittadinanza europea, già destinatario di un provvedimento ablativo o limitativo della potestà sul figlio minore ai sensi degli artt. 330 e 333 cod. civ. - Obbligo dell'autorità procedente di chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni, prima di eseguire l'espulsione - Mancata previsione - Denunciata lesione dei diritti inviolabili del minore e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata in riferimento agli artt. 2, 10, secondo comma, 30, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorità procedente debba chiedere il nulla osta al tribunale per i minorenni, quando destinatario del provvedimento espulsivo sia il genitore di un minore nei confronti del quale il tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potestà ai sensi degli artt. 330 e 333 cod. civ.; la questione, infatti, è priva di rilevanza nel giudizio a quo , il quale ha per oggetto l'apertura di un procedimento civile di verifica della potestà genitoriale nei confronti di una cittadina straniera, madre di un minore, sicché il giudice rimettente non deve fare applicazione della norma censurata nel giudizio in corso.
sentenza 59/2011massima n. 35392 Straniero - Espulsione amministrativa - Udienza di convalida del provvedimento - Previsione che il procedimento abbia luogo con il supporto delle questure ed in locali idonei da queste messi a disposizione del giudice di pace - Asserita violazione di numerosi parametri costituzionali - Questione formulata in maniera ipotetica ed astratta nonché censure fondate su meri inconvenienti di fatto, estranei in quanto tali al controllo di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5- ter , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, impugnato, in riferimento agli artt. 13, 24, 97 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che, «al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13 e all'art. 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo». La questione risulta proposta in maniera del tutto ipotetica e astratta, essendosi il rimettente limitato a dedurre una serie di generiche perplessità prive di alcun riferimento concreto ad effettivi condizionamenti esterni, idonei ad inficiare la propria imparzialità ed indipendenza nell'adozione del provvedimento giurisdizionale oggetto del giudizio principale. Inoltre, le motivazioni addotte a sostegno delle asserite lesioni ai parametri costituzionali invocati risultano fondate esclusivamente su meri inconvenienti di fatto, scaturenti dall'applicazione della norma censurata, estranei in quanto tali al controllo di costituzionalità. Sull'estraneità al controllo di costituzionalità dei meri inconvenienti di fatto, scaturenti dall'applicazione della norma censurata, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 329/2009.
Riguarda ancheart. 1 legge 271/2004
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Nulla osta del giudice all'atto della convalida dell'arresto - Obbligo di rilascio - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo e incidenza sulle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - Omessa descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3- bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede il rilascio obbligato del nulla osta all'espulsione da parte del giudice della convalida dell'arresto. Il rimettente, infatti, non descrive compiutamente la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio. - Sulla manifesta inammissibilità per carenze nella descrizione della fattispecie v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 444/2008.
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Straniero sottoposto a procedimento penale - Possibilità per il giudice della convalida dell'arresto di negare, per esigenze difensive, il rilascio del nulla-osta - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi di eguaglianza e del giusto processo - Motivazione generica in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3- bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito della convalida dell'arresto, possa negare il rilascio del nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale per assicurare le esigenze difensive dell'imputato. L'ordinanza di rimessione, infatti, presenta carenze nella motivazione sulla rilevanza, non precisando neppure in quali termini l'accoglimento della questione inciderebbe sul giudizio principale.
Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza, di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena - Questioni implicanti un intervento sul trattamento sanzionatorio, riservato alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 241 e di seguito modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c) , del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede la reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. Come già rilevato nella sentenza n. 22/2007 con riferimento al trattamento sanzionatorio del reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, se non si riscontra una sostanziale identità tra le fattispecie di reato prese a raffronto e si rileva, come nella specie, una sproporzione sanzionatoria rispetto a condotte più gravi, un intervento della Corte non potrebbe rimodulare le sanzioni senza sostituirsi al legislatore; inoltre, anche con riferimento alla irragionevolezza intrinseca del trattamento sanzionatorio, il giudizio di costituzionalità, in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate, non può dar vita ad un nuovo assetto delle sanzioni penali. V., citata, sentenza n. 22/2007.
Riguarda ancheart. 1 d.l. 241/2004art. 2 d.lgs. 5/2007
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Prevista immediata esecutorietà del decreto espulsivo del Prefetto, ancorché impugnato - Adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Mancata indicazione di elemento essenziale della fattispecie (la cittadinanza dello straniero) - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede, da un lato, l'immediata esecutorietà del decreto di espulsione prefettizio, ancorché sottoposto a gravame o impugnativa e, dall'altro, l'impossibilità per il Giudice di pace di adottare provvedimenti cautelari di sospensione del cennato decreto fino alla data fissata per la camera di consiglio. Invero, a prescindere dalla omessa motivazione in ordine alla impossibilità di rinvenire nell'ordinamento uno strumento idoneo ad assicurare la tutela cautelare invocata, il rimettente non ha indicato la cittadinanza dei soggetti ricorrenti nei giudizi a quibus , elemento questo che è essenziale ai fini dell'individuazione del regime giuridico applicabile nel caso concreto, atteso che il d.lgs. n. 286 del 1998 si applica solo «ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea».
Straniero - Espulsione amministrativa - Ricorso in opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione - Presentazione a mezzo servizio postale - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità della questione - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato ove non dispone che lo straniero possa inoltrare il ricorso in opposizione avverso il decreto di espulsione anche a mezzo posta, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata sotto il profilo che, avendo il rimettente nominato un difensore d'ufficio al ricorrente, nonostante l'avvenuta ricezione del ricorso per via postale, e avendo sollevato la questione prima dei sessanta giorni prescritti per l'impugnazione in esame, sarebbe venuto meno l'interesse alla questione, poiché il ricorso avrebbe raggiunto il suo scopo. In realtà, l'intervento del giudice a quo non vale di per sé a superare l'incertezza sulla legittimità della norma, potendo l'irregolarità del ricorso inviato per posta riemergere nel successivo corso del processo, minandone l'esito.
Riguarda ancheart. 1 d.l. 241/2004art. 12 legge 189/2002
Straniero - Espulsione amministrativa - Ricorso in opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione proposto direttamente da ricorrente di cui sia accertata l'identità - Proponibilità a mezzo servizio postale - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente. Il sistema attuale articola le modalità di presentazione del ricorso in modo da garantire la certezza circa l'identità dello straniero destinatario del provvedimento di espulsione: nel caso di trasmissione del ricorso a mezzo posta l'identità del ricorrente potrebbe non risultare garantita e, di conseguenza, non potrebbero ritenersi soddisfatte le esigenze di certezza perseguite dal legislatore. Peraltro, quando vi sia certezza circa l'identità dello straniero, non vi è ragione di escludere l'utilizzabilità del servizio postale, posto che, in tale ipotesi, l'esclusione risulterebbe incongrua. - V., citata, la sentenza n. 98/2004 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui non consentiva l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione.
Riguarda ancheart. 1 d.l. 241/2004art. 12 legge 189/2002
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Divieto di rientro nel territorio nazionale per un periodo minimo di cinque anni - Applicazione automatica della predetta sanzione anche agli extracomunitari entrati legittimamente in Italia e non informati dei diritti e doveri relativi all'ingresso e al soggiorno - Lamentata lesione dei diritti fondamentali della persona, dei principi di uguaglianza e di proporzionalità della pena nonché dedotto contrasto con le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute - Assenza di chiarezza del 'petitum' e difetto di soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2, lettera b ), e 14 dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27 Cost., nella parte in cui prevede l'automatica irrogazione della sanzione del divieto di rientro nel territorio nazionale per un periodo minimo di 5 anni anche per gli extracomunitari entrati legittimamente in Italia e non informati dei diritti e doveri relativi all'ingresso e al soggiorno. Invero, premesso che il denunciato automatismo dell'irrogazione della sanzione non discende direttamente dal suddetto combinato disposto oggetto di censura, bensì dal comma 13 del medesimo art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, il petitum dell'ordinanza di rimessione difetta di chiarezza non essendo comprensibile se l'intervento richiesto dovrebbe coinvolgere il citato automatismo in quanto tale o, in alternativa, l'entità del periodo minimo del divieto di rientro che il rimettente giudica sproporzionato. A ciò si aggiunge il difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata che consentirebbe di superare tale automatismo o la suddetta sproporzione, soluzione, la cui scelta è riservata alla discrezionalità del legislatore.
Straniero - Espulsione amministrativa - Straniero sottoposto a procedimento penale - Richiesta di nulla osta all'espulsione - Diniego dell'autorità giudiziaria in considerazione delle esigenze difensive - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza nonchè violazione dei principi di eguaglianza e del giusto processo e del diritto di difesa - Carente descrizione della fattispecie concreta - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al giudice della convalida dell'arresto di negare il rilascio del nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, in considerazione delle esigenze difensive. Il rimettente non ha descritto la fattispecie sottoposta al suo vaglio, con conseguente impossibilità di verificare l'effettiva incidenza del rilascio del nulla osta sulla possibilità di immediata celebrazione del giudizio a quo . Sul punto v., citate, ex multis , ordinanze n. 300/2008 e n. 279/2007.
Riguarda ancheart. 12 legge 189/2002
Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore - Arresto e contestuale giudizio direttissimo - Previsione dell'obbligo per il giudice di rilasciare il nulla osta all'espulsione - Denunciata lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Mancata formulazione di un petitum specifico - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3- bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al giudice della convalida dell'arresto di negare il rilascio del nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, in considerazione delle esigenze difensive. Il rimettente si è limitato a denunciare una presunta situazione di contrasto tra detta disciplina e i parametri evocati, senza formulare un petitum specifico e senza precisare quale intervento della Corte, fra i molti ipotizzabili, potrebbe assicurare la compatibilità di tale disciplina con le norme costituzionali richiamate. Sul punto, v., citate, ex multis , ordinanze n. 279 e n. 35/2007.
Riguarda ancheart. 12 legge 189/2002
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà - Esclusione dai benefici, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, del condannato straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo di permesso di soggiorno - Lesione dei principi della uguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale delle disposizioni ove interpretate nel senso censurato.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione in essi previste. Nel formulare, nella sentenza di annullamento, il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, la Corte di cassazione ha aderito all'orientamento secondo cui la condizione di clandestinità o irregolarità preclude senz'altro l'accesso alle misure alternative, in quanto non potrebbe ammettersi che l'esecuzione della pena nei confronti dello straniero presente contra legem nel territorio abbia luogo con modalità tali da comportare violazione delle regole che configurano detta condizione di illegalità. Questa linea di lettura, peraltro contrastata da opposto filone giurisprudenziale, viola il principio della finalità rieducativa della pena ex art. 27, comma terzo, Cost., perché preclude l'accesso ai benefici ed esclude dal processo riabilitativo un'intera categoria di soggetti individuata sulla base di un indice - il mancato possesso di titolo abilitativo alla permanenza nello Stato - che di per sé non è univocamente sintomatico né di una particolare pericolosità sociale, incompatibile con il perseguimento di un percorso rieducativo, né della sicura assenza di un collegamento col territorio, che impedisca la proficua applicazione della misura. - Sulle molteplici funzioni attribuite dalla Costituzione alla pena v., citate, sentenze n. 257/2006 e n. 306/1993. - Sulla incostituzionalità dell'art. 177, comma 1, ultimo periodo, cod. pen., v., citata, sentenza n. 161/1997. - Che la presenza illegale nel territorio dello Stato non osti alla concessione delle misure alternative si legge nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, 28 marzo 2006, n. 14500.
sentenza 78/2007massima n. 31092 Riguarda ancheart. 47 Ordinamento penitenziario