Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTE COMUNALE - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CONSEGUENZA DI PROCEDIMENTO PENALE (PECULATO CONTINUATO) - REVOCA DI DIRITTO E RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DECORSO IL TERMINE DI CINQUE ANNI - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA NORMA IMPUGNATA PER L'AUTOMATICITA' DELLA REVOCA A PRESCINDERE DALLA GRAVITA' DEL REATO, DALLA ESISTENZA O MENO DI SENTENZA DI CONDANNA E DALLA VALUTAZIONE IN SEDE DISCIPLINARE DELLA COMPATIBILITA' DELL'ILLECITO CON LA PERMANENZA IN SERVIZIO - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DELLA NECESSARIA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI DIGNITA' E CAPACITA' DEL PUBBLICO DIPENDENTE - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA - INFONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' fondata nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3, primo comma, (principio di ragionevolezza), 4, 97, primo comma, (principio di buon andamento dell'amministrazione) Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, secondo e terzo periodo, l. 7 febbraio 1990, n. 19, nella parte in cui prevede a carico della P.A. l'obbligo indiscriminato di riammettere nel posto di lavoro il dipendente - gia' sospeso dal servizio per essere stato sottoposto a procedimento penale e successivamente condannato, ancorche' con sentenza non definitiva - alla scadenza del termine di cinque anni dall'inizio del periodo di sospensione: sia perche' il predetto termine - riferito alla sospensione cautelare del dipendente medesimo, sottoposto a procedimento penale per reato di particolare gravita', prevista dall'art. 91, primo comma, prima parte, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - e' congruo; sia perche' (con riferimento all'art. 97, primo comma, Cost.) la disposizione censurata - nello statuire la cessazione di efficacia, alla scadenza del quinquennio, del predetto provvedimento di sospensione cautelare - non comporta l'automatica riammissione in servizio del dipendente, postoche' non esclude, ne' preclude l'adozione del distinto provvedimento di sospensione cautelare facoltativa previsto dall'art. 92 d.P.R. n. 3 del 1957 alle condizioni e nel rispetto del procedimento da detta norma prefigurati; sia perche' (con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 4 Cost.) e' dovere dell'Amministrazione apprezzare (e quindi differenziare) la maggiore o minore gravita' degli addebiti e se essi siano tali da influire negativamente sui presupposti di dignita' e capacita' del dipendente, richiesti per la prosecuzione del rapporto di impiego. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 19 legge 19/1990art. 91 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO - ATTRIBUZIONE, IN LUOGO DELLA RETRIBUZIONE, DI UN ASSEGNO ALIMENTARE IN MISURA NON SUPERIORE A META' DELLO STIPENDIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3, ART. 92. - COST., ARTT. 3, 36.
E' ragionevole l'attribuzione all'impiegato sospeso cautelarmente di un assegno alimentare in misura non superiore a meta` dello stipendio, tenuto conto che la sospensione della prestazione lavorativa e` disposta cautelarmente nell'interesse pubblico; ne` essa contrasta con il precetto dell'art. 36 Cost. che fa riferimento alla tutela del lavoro e non anche alle particolari situazioni nelle quali venga a mancare l'applicazione del principio di corrispettivita` fra le prestazione delle parti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 92 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NON ANCORA INIZIATO O NON ANCORA ESAURITO - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER GRAVI MOTIVI - COMPETENZA - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il potere di sospensione dal servizio per gravi motivi, attribuito al Ministro nei confronti dell'impiegato ed esercitabile prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare a carico di quest'ultimo, concreta una potesta' discrezionale la cui attribuzione a detto organo, anziche' alla commissione disciplinare, costituisce una scelta legislativa, non lesiva del diritto di difesa del dipendente: tale diritto, infatti, puo', se mai, trovare la sede idonea di tutela nell'ambito del procedimento disciplinare, considerato nella sua integralita' e non nei confronti dell'atto ministeriale che puo' esplicarsi anche prima che tale procedimento sia iniziato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.92, d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, sollevata in riferimento all'art.24 Cost.). - cfr. O. n. 239/1988.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NON ANCORA INIZIATO O NON ANCORA ESAURITO - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER GRAVI MOTIVI - ASSEGNO ALIMENTARE - MISURA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - d.P.R. 10 GENNAIO 1957, N.3, ART.92. - COST., ART. 25 SECONDO COMMA, 27 SECONDO COMMA, 36.
L'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, il quale dispone che l'impiegato, per ordine del Ministro, puo' essere sospeso dal servizio per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare, percependo, in tal caso, un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia, non viola gli artt. 25 e 27 Cost., in quanto tali norme concernono la materia penale, che, per il suo contenuto e per le sue conseguenze, e' oggettivamente diversa da quella disciplinare; ne', peraltro, risulta violato il precetto posto dall'art.36 Cost., riguardante la tutela del lavoro e non anche le particolari situazioni nelle quali venga a mancare l'applicazione del principio di corrispettivita' fra le prestazioni delle parti, come nel caso di sospensione della prestazione lavorativa, in seguito a sospensione cautelare. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.92 del d.P.R.. 10 gennaio 1957, n.3, in riferimento agli artt.25, secondo comma, 27, secondo comma e 36 Cost.). - cfr. S. n. 100/1981; 78/1969.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NON ANCORA INIZIATO O NON ANCORA ESAURITO - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER GRAVI MOTIVI - A) COMPETENZA - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO - B) ASSEGNO ALIMENTARE - MISURA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - d.P.R. 10 GENNAIO 1957, N.3, ART.92. - Cost., artt. 3, 21.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art.3 Cost., in quanto manca nell'ordinanza di rimessione l'indicazione del "tertium comparationis" ed in riferimento all'art.21, essendo il richiamo a tale norma manifestamente inconferente, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, il quale dispone che l'impiegato, per ordine del Ministro, puo' essere sospeso dal servizio per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare, percependo, in tal caso, un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.