Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PENSIONI DI GUERRA - VEDOVA DI MILITARE DECEDUTO PER CAUSA BELLICA - PREVISTA PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE IN CASO DI NUOVE NOZZE CON TITOLARE DI UN REDDITO SUPERIORE AD UNA CERTA MISURA - INTRINSECA INCOERENZA CON IL RICONOSCIUTO CARATTERE RISARCITORIO DEL TRATTAMENTO 'DE QUO' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
Nell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (concernente il trattamento pensionistico dovuto alla vedova di guerra) e' intrinsecamente incoerente con il proclamato carattere risarcitorio di tale trattamento, per cui il legislatore lo concepisce come diritto autonomo della beneficiaria, indipendente dalla valutazione delle sue condizioni economiche, e nell'art. 5 della legge 8 agosto 1991 n. 261 ribadisce che le somme da corrispondersi a questo titolo, "non costituiscono reddito", che nel momento della effettiva erogazione della pensione o dopo la sua concessione, tale diritto venga condizionato, nel caso di nuove nozze, al fatto che il secondo marito fruisca, fin dal tempo della domanda di pensionamento, o venga a fruire in seguito, di un reddito superiore ad una determinata misura. Per tale contraddizione logica di fondo, che supera i margini della legittima discrezionalita' delle scelte legislative, l'art. 42, primo comma, cit., - assorbiti gli altri profili di incostituzionalita' prospettati dal giudice 'a quo' - va dunque dichiarato illegittimo nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dall'art. 70 della stessa legge. - Sulla medesima norma, in questione sollevata pero' sotto profili diversi da quelli per cui ora e' stata riconosciuta illegittima, v. ord. n. 325/1992.
Riguarda ancheart. 42 Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
PENSIONI - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI - PENSIONI ORDINARIE DI RIVERSIBILITA' AGLI ORFANI MAGGIORENNI INABILI AL LAVORO - REQUISITI - NULLATENENZA - NON PREVISTA SUSSISTENZA DI DETTO REQUISITO AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DI REDDITO STABILITE PER LA RIVERSIBILITA' DELLE PENSIONI DI GUERRA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I DUE ISTITUTI - ESCLUSIONE - RAZIONALITA' DELLA DIVERSA DISCIPLINA ADOTTATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La diversita' di natura della pensione di guerra rispetto alla pensione ordinaria si riflette sulla funzione del limite di reddito cui e' subordinata nell'uno e nell'altro istituto la riversibilita' della pensione. La riversibilita' della pensione ordinaria agli orfani maggiorenni conserva infatti parzialmente a questa categoria di superstiti la pensione, di cui in vita del titolare gia' beneficiavano indirettamente, come forma di assistenza nel senso dell'art. 38, primo comma, Cost.. La riversibilita' della pensione di guerra, che essenzialmente ha carattere risarcitorio, adempie invece solo indirettamente una funzione assistenziale, senza percio' essere strettamente subordinata alla condizione di indigenza, il riferimento alle condizioni economiche del richiedente nei casi di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978 fondandosi piuttosto su una valutazione correlata alla politica di bilancio e ai criteri di allocazione della spesa pubblica. Di conseguenza, poiche' la determinazione del limite di reddito per la riversibilita' della pensione di guerra, in rapporto al limite previsto per la riversibilita' della pensione ordinaria, rientra nella discrezionalita' del legislatore, una disuguaglianza di disciplina al riguardo non puo' subire censure di irrazionalita' fino a quando non assuma proporzioni manifestamente eccessive. Il che non puo' dirsi avvenuto per non essersi considerato sussistente nell'impugnato art. 85 del d.P.R. n. 1092 del 1973 - come lamentato nel caso del giudice 'a quo' - il requisito della nullatenenza richiesto per la riversibilita' delle pensioni ordinarie, al verificarsi delle stesse condizioni di reddito (limite di L. 2.400.000) stabilite dall'art. 70 del citato d.P.R. n. 915 del 1978. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 85, secondo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973. n. 1092, 'in parte qua'). - Sulla pensione di guerra come "atto risarcitorio" v. sent. n. 133/1972; sulla esclusione, in generale, della confrontabilita', ai fini dell'art. 3 Cost., della disciplina delle pensioni ordinarie con quella delle pensioni di guerra, v. sent. n. 186/1985.
Riguarda ancheart. 85 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
PENSIONI - PENSIONE INDIRETTA DI GUERRA E PRIVILEGIATA INDIRETTA - GENITORI DEL MILITARE DECEDUTO IN GUERRA O PER CAUSA DI SERVIZIO SENZA CONIUGE NE' FIGLI - DIRITTO AL TRATTAMENTO - CONDIZIONI - INABILITA' A PROFICUO LAVORO E DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ART. 73; LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313, ARTT. 64, COMMA PRIMO, LETT. A), 67; D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915, ARTT. 57, COMMA PRIMO, LETT. A), 58, 70, 86, ULTIMO COMMA; D.P.R. 30 DICEMBRE 1981, N. 834, ART. 12. - COST., ARTT. 2, 3.
La peculiare natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra non implica assoluta identita` di questi ultimi, per caratteristiche ed effetti, con l'obbligazione civilistica di risarcimento, e pertanto il fatto che la legge, in mancanza dei diretti destinatari della pensione (e, cioe`, del coniuge e dei figli del militare deceduto), subordini il conseguimento del beneficio da parte dei genitori all'effettivo stato di bisogno dei medesimi, non e` ex se irrazionale, ne` e` censurabile in raffronto ad ipotesi (perdita di figlio unico o di piu` figli per causa di guerra) in cui da tale requisito si prescinde, trattandosi, invero, di scelte sufficientemente razionali, le quali sfuggono, per la loro discrezionalita`, al sindacato di legittimita` costituzionale. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di costituzionalita` sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. e relative agli artt. 73, L. 10 agosto 1950 n. 648; 64, comma primo, lett. a), e 67, L. 18 marzo 1968 n. 313; 57, comma primo, lett. a), 58, 70 e 86, ultimo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915; 12, d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834, in quanto, nei riguardi dei genitori del militare deceduto in guerra o per causa di servizio, subordinano la concessione della pensione indiretta di guerra o della pensione privilegiata indiretta alla sussistenza dei requisiti di inabilita` a proficuo lavoro e di disagiate condizioni economiche dei genitori medesimi).
Riguarda ancheart. 12 d.P.R. 834/1981art. 67 legge 313/1968art. 86 Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.art. 73 legge 648/1950art. 58 Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.art. 64 legge 313/1968e altri 1