Art. 101 — Assegno complementare
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Gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', hanno diritto a un assegno complementare, non riversibile, nella misura unica di L. 444.000 annue.
Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 15 febbraio 1980 · versione 0 su Normattiva