Art. 124Costituzione della posizione assicurativa

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Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianita' di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato. L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, e' portato in detrazioni dall'indennita' per una volta tanto spettante agli interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato. Ove non spetti l'indennita' suddetta, l'intero onere e assunto dallo Stato. Nei casi di servizi ricongiungibili previsti dagli articoli 119, 120, 121 e 122, ove spetti indennita' per una volta tanto, l'eventuale onere differenziale per i contributi e' ripartito fra lo Stato e gli altri enti, in proporzione delle rispettive quote: ove la indennita' non spetti l'intero onere e ripartito nella stessa proporzione. Per i servizi computabili a domanda, la costituzione della posizione assicurativa si effettua a norma dell'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente gli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. 40 Per il personale cessato dal servizio anteriormente al 30 aprile 1958, si applica l'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

40

La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 9 maggio 2001, n.113 (in G.U. 1a s.s. 16/05/2001, n. 19) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 124, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), "nella parte in cui - per i periodi di studi che siano stati oggetto di riscatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del citato d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - subordinano la costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, alla condizione che, per gli stessi periodi, "vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato"".

Testo vigente dal 17 maggio 2001 al 31 luglio 2010 · versione 48 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art124 · fonte su Normattiva