Art. 160 — Liquidazione in caso di morte del pensionato
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In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minorenni, in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione del trattamento diretto e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova. Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite, titolare di pensione di riversibilita'. Per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede su domanda degli interessati.
Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 22 maggio 1976 · versione 0 su Normattiva