Art. 160Liquidazione in caso di morte del pensionato

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In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minorenni, in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione del trattamento diretto e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova. Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite, titolare di pensione di riversibilita'. Per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede su domanda degli interessati. ((Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestivita' del matrimonio contratto dal pensionato. Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo)).

Testo vigente dal 22 maggio 1976 al 18 maggio 1986 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art160 · fonte su Normattiva