titolo IV — TRATTAMENTO PRIVILEGIATO
- Art. 64 — Diritto alla pensione
- Art. 65 — Misura della pensione privilegiata per il personale civile non operaio
- Art. 66 — Misura della pensione privilegiata degli operai
- Art. 67 — Misura della pensione privilegiata dei militari
- Art. 68 — Assegno rinnovabile per i militari
- Art. 69 — Indennità per una volta tanto per i militari
- Art. 70 — Aggravamento
- Art. 71 — Criteri di classificazione
- Art. 72 — Coesistenza di più infermità
- Art. 73 — Perdita dell'organo superstite
- Art. 74 — Computo dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo
- Art. 75 — Servizi antincendi e Corpo forestale
- Art. 76 — Allievi delle accademie militari
- Art. 77 — Malattie tropicali
- Art. 78 — Ricovero in ospedali psichiatrici
- Art. 79 — Opzione per trattamento a carico di Governi esteri
- Art. 80 — Servizio di guerra