Art. 176
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[1]Per l'ordinamento e l'unita' di indirizzo di tutto quanto concerne la concessione o la somministrazione dei mutui, la vigilanza amministrativa o tecnica sulla erogazione di essi, sugli acquisti o sulle costruzioni nonche' sull'assegnazione degli alloggi, e' istituito, con sede in Roma, alla dipendenza del Capo del Governo Primo Ministro, un «Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, avente personalita' giuridica e gestione autonoma ed equiparato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti tributari salvo sempre le speciali disposizioni in materia contenute nel presente testo unico.
[2]Restano in ogni caso ferme le attribuzioni o la competenza del Ministero dei lavori pubblici o della Commissione di vigilanza in materia di cooperative edilizie.
[3]Le cooperative tra mutilati ed invalidi di guerra che abbiano ottenuto mutui assistiti da contributo erariale indipendentemente da quelli previsti dall'art. 174 possono aggregarsi all'Ente alle condizioni e con le modalita' da fissarsi dal Ministero dei lavori pubblici.
[4]L'Ente e' amministrato da un Comitato composto di un presidente, di un vice presidente, di un direttore, e di quattro membri, nominati tutti dal Capo del Governo Primo Ministro, il quale puo' sceglierli pure fra i funzionari delle Amministrazioni statali senza pero' che per tali incarichi essi siano allontanati dal loro posto e dalle loro mansioni.
[5]Il presidente nomina i tecnici dell'Ente e gli altri funzionari che il Comitato ritenga necessari.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 22 marzo 1951 · versione 0 su Normattiva