Art. 297

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[1]Le case costruite coi fondi di cui all'art. 293 sono di proprieta' dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

[2]Gli interessi maturati durante il periodo costruttivo fino alla dichiarazione di abitabilita', sulle somme impiegate nelle costruzioni, vanno in aumento del costo dei fabbricati e sono addebitati al patrimonio della gestione delle case, con accreditamento all'Amministrazione ferroviaria. Invece sui capitali erogati per acquisto o costruzione di case abitate, l'Amministrazione ferroviaria computera' a proprio favore ed a carico della gestione delle case l'interesse nella misura da stabilirsi dall'Amministrazione medesima.

[3]La reintegrazione dei capitali impiegati nelle costruzioni deve, salvo il disposto dell'art. 295, effettuarsi nel periodo di 50 anni e la somma annua all'uopo occorrente secondo i piani di ammortamento dei vari fondi, comprensiva di capitale o degli interessi, viene inscritta in apposito capitolo di spesa di parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione stessa.

Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 11 febbraio 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art297 · fonte su Normattiva