Art. 131
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[2]L'ufficio di professore di ruolo in Istituti medi d'istruzione e' incompatibile con quello di aiuto o di assistente. Nelle forme e sotto le condizioni prescritte dall'art. 115 i predetti professori possono peraltro essere temporaneamente comandati presso Universita' o Istituti superiori per esercitarvi funzioni di aiuto o assistente.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 1 agosto 1980 · versione 0 su Normattiva