Art. 184
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[1](Articoli 6 e 7, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).
[2]L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere agli ufficiali, i quali ne facciano domanda e siano nelle condizioni indicate nei precedenti articoli, verra' concessa con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il parere del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale. Gli ufficiali, ai quali verra' rilasciato il decreto Ministeriale suddetto, dovranno pagare all'Erario la tassa di lire trecento.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 5 gennaio 1957 · versione 0 su Normattiva