Art. 286
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 1948 al 11 marzo 1980. Leggi il testo vigente →
[2]Nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale e' annualmente stanziata la somma di L. 2.000.000 per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico o per contribuire, anche in concorso con Enti o privati, al migliore assetto scientifico e didattico delle Universita' e Istituti superiori e dei rispettivi Istituti scientifici. 92
[3]La ripartizione della somma di cui al comma precedente, e delle altre somme che eventualmente vengano stanziate per scopi analoghi, e' disposta dal Ministro, udito il parere di un Comitato composto di tre membri designati dal direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche, di due membri designati dal Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, di cui uno per la Facolta' di giurisprudenza e uno per la Facolta' di lettere e filosofia, del direttore generale dell'istruzione superiore e del capo della divisione competente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 marzo 1948, n. 379
92Il D.Lgs. 27 marzo 1948, n. 379 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' elevata a lire 15.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48, la somma di lire 2.000.000 autorizzata dal primo comma dell'art. 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico e per contribuire, anche in concorso con enti e privati, al miglior assetto scientifico e didattico delle universita' e istituti superiori e dei rispettivi istituti scientifici".
Testo vigente dal 8 maggio 1948 al 11 marzo 1980 · versione 82 su Normattiva