Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Elezioni - Cause di incompatibilità - Incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a tutte le altre ipotesi di incompatibilità ex lege per il sindaco - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 51 Cost., l'art. 63 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti in quanto la previsione della non compatibilità di un munus pubblico rispetto ad un altro preesistente, cui non si accompagni, nell'uno e nell'altro, una disciplina reciprocamente speculare, si pone in violazione della naturale corrispondenza biunivoca della cause di ineleggibilità e di incompatibilità, che vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento dell'elezione. - V. sentenze nn. 277/2011 e 67/2012).
Enti locali - Elezioni - Cariche elettive comunali e provinciali - Incompatibilità o decadenza - Pendenza di una lite civile o amministrativa - Esclusione dell'incompatibilità per le cause in materia tributaria e non anche per quelle di opposizione a sanzioni amministrative ex lege 681/1989 - Asserita violazione del diritto all'elettorato passivo e alla tutela giurisdizionale dell'eletto - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 51 e 24 Cost., dell'art. 63, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, censurato nella parte in cui esclude le cause di opposizione ex lege 681/1989 dal novero di quelle che non determinano la decadenza ovvero l'incompatibilità al pari di quelle tributarie. Premesso che spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, attuare l'art. 51 Cost. stabilendo il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità e che restrizioni del diritto di elettorato passivo sono ammissibili in presenza di situazioni particolari e per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale che presuppone un bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo e tutela delle cariche pubbliche, la natura speciale della giurisdizione tributaria, imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, implica una ontologica diversità rispetto al giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione il quale ha natura di giudizio civile a cognizione ordinaria, e non può pertanto essere assunta quale idoneo tertium comparationis per operare il riscontro della lamentata violazione del principio di uguaglianza. Inoltre, non sussiste la violazione dell'art. 24 Cost. atteso che la stessa previsione della causa di incompatibilità per lite pendente rappresenta il risultato di un bilanciamento di valori aventi uguale rilievo costituzionale, tenuto altresì conto del fatto che l'amministratore locale ha la facoltà di eliminarla mediante una scelta personale. - Sul diritto di elettorato passivo, v. le citate sentenze n. 25 del 2008 e n. 288 del 2007. - Sulla discrezionalità del legislatore nell'attuare l'art. 51 Cost. stabilendo il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, v., citate, le sentenze n. 240 del 2008 e n. 160 del 1997. - In relazione all'imprescindibile collegamento della giurisdizione tributaria con la "materia tributaria" v. le citate sentenze n. 39 del 2010, nn. 130 e 64 del 2008.
Elezioni - Carica di consigliere comunale - Cause di incompatibilità - Incompatibilità per lite pendente con l'ente locale - Mancata estensione alle persone titolari di organi rappresentativi di soggetti che si trovino nella stessa situazione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Richiesta di intervento additivo non costituzionalmente obbligato - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce, tra l'altro, che «non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale [...] colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia», censurato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui «non estende il suo effetto alle persone titolari della rappresentanza organica di soggetti che si trovino nella stessa situazione di lite pendente prevista dalla norma stessa». Premesso che la legislazione in materia di incompatibilità degli amministratori locali, nell'ipotesi di lite pendente, ha progressivamente circoscritto l'ambito di applicazione dell'istituto e attenuato i suoi effetti limitativi in relazione al diritto di elettorato passivo, il giudice rimettente chiede alla Corte costituzionale una pronuncia additiva che, in senso inverso rispetto all'evoluzione normativa, abbia l'effetto di ampliare l'ambito di applicazione dell'istituto dell'incompatibilità per lite pendente, estendendolo all'ipotesi in cui l'eletto sia titolare della rappresentanza organica di un soggetto avente lite con l'ente locale. Nel bilanciamento fra i principi previsti dagli artt. 51 e 97 della Costituzione, il compito del Parlamento è quello di valutare in modo ragionevole le diverse ipotesi di conflitto e, in relazione alla gravità di ciascuna, graduare il trattamento normativo più appropriato e proporzionato, che può essere di volta in volta rappresentato non solo dalla ineleggibilità o dalla incompatibilità, ma anche dall'obbligo di astenersi o di dichiarare la situazione di conflitto. - Sulla inammissibilità di questioni volte a sollecitare un intervento additivo che non sia costituzionalmente obbligato, v., citate, ordinanze n. 333 e n. 185/2007. - Con particolare riferimento alla scelta tra il regime della ineleggibilità e quello della incompatibilità , v., citata, sentenza n. 160/1997.
Elezioni - Amministratori degli enti locali - Previsione di incompatibilità per lite pendente tra l'interessato e l'ente locale - Asserita irragionevolezza, sproporzione rispetto al fine di assicurare il corretto esercizio delle funzioni elettive e lesione del diritto di difesa - Difetto di giurisdizione del giudice rimettente (per rigetto della questione principale) - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, in riferimento agli articoli 3, 24 e 51 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63, comma 1, numero 4) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui prevede, anche agli effetti di cui al successivo articolo 68, comma 2, che colui il quale ha una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile (od amministrativo) con il Comune, è incompatibile con la carica di consigliere comunale. Risultando infondata la questione relativa all'articolo 69, comma 5, dello stesso decreto legislativo, il giudice rimettente difetta di giurisdizione sulla controversia e, pertanto, non può fare applicazione della disposizione censurata nel giudizio a quo , derivandone l'irrilevanza della relativa questione di legittimità costituzionale.
Elezioni - Elettorato passivo - Cause di incompatibilità con le cariche elettive locali - Incompatibilità fra la carica di sindaco e l’ufficio di primario ospedaliero di divisione nell’unità sanitaria locale - Abrogazione della relativa disposizione di legge - Prospettato eccesso di delega per contrasto con la delega al “coordinamento in testo unico” delle norme vigenti, nonché con i principî di buon andamento e imparzialità, di eguaglianza e ragionevolezza - Non fondatezza della questione.
Le norme di cui agli articoli 63 e 66 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – denunciate nella parte in cui, disciplinando, rispettivamente, le incompatibilità con la carica di Sindaco e le incompatibilità con la carica di Sindaco di uffici delle aziende sanitarie ed ospedaliere, non prevedono l’incompatibilità della carica di Sindaco con la funzione di primario di divisione nella locale unità sanitaria – è frutto di una scelta del legislatore delegato che non può ritenersi eccedere l’ambito del compito di coordinamento conferito con una legge di delega complessiva (l. 3 agosto 1999, n. 265), ad ampio raggio, espressamente destinata a investire, per la prima volta, anche la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità. Coordinare, non solo formalmente, vuol dire, infatti, anche adeguare la disciplina al nuovo quadro complessivo, derivato – come nella specie – dal sovrapporsi, nel tempo, di norme dettate in vista di situazioni e di assetti diversi, anche eliminando dai testi legislativi norme la cui 'ratio' originaria non trova più rispondenza nell’ordinamento, e che quindi non appaiono più razionalmente riconducibili, quanto meno nella loro portata originaria, all’assetto in vigore. Il profondo mutamento, del resto, dell’assetto istituzionale delle unità sanitarie locali – la cui configurazione giuridica, già prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, venne profondamente mutata dal decreto legislativo n. 502 del 1992, nell’ambito di un disegno poi ulteriormente sviluppato e modificato dai decreti legislativi n. 517 del 1993 e n. 229 del 1999 – non consentiva di ritenere immutata la 'ratio' o il fondamento giustificativo della incompatibilità di cui alla legge n. 154 del 1981. Deve escludersi, d’altra parte, che la funzione del sanitario – con compiti, essenzialmente, di direzione tecnica dei servizi, e non di gestione dell’azienda – lo collochi istituzionalmente in una posizione di interferenza o conflitto potenziale con le funzioni di Sindaco tale da rendere costituzionalmente necessaria la incompatibilità dal punto di vista dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione; né il confronto con le posizioni del direttore generale e dei direttori amministrativo e sanitario della USL – rispetto alle quali non sussiste certo omogeneità – evoca un idoneo 'tertium comparationis', non essendo neppure confrontabile, per portata e 'ratio', il regime delle relative incompatibilità. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 66 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Elezioni - Cause di incompatibilità - Incompatibilità fra la carica di sindaco e la qualifica di primario di azienda sanitaria locale - Intervenuta abrogazione della relativa previsione di legge - Prospettato eccesso di delega, con lesione dei principî di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione e di eguaglianza - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lett. l), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità della carica di sindaco con la funzione di primario di divisione nella locale unità sanitaria. Infatti il giudice 'a quo', nel giudizio innanzi a lui pendente, ha omesso di pronunciarsi - senza dar conto alcuno delle ragioni di tale omissione - sulla eccezione di inammissibilità dell'azione popolare per la decadenza dalla carica di sindaco, prospettata dalla parte resistente, logicamente preliminare rispetto alla questione di legittimità costituzionale rilevante ai fini della decisione di merito.
Riguarda ancheart. 66 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Elezioni - Contenzioso elettorale - Cause di incompatibilità - Incompatibilità alla carica di sindaco, per lite pendente tra il sindaco e il comune, promossa con azione popolare - Prospettata violazione del diritto di accesso alle cariche elettive, del principio di buon andamento amministrativo e del diritto di difesa - Sopravvenuta modifica della disposizione oggetto delle censure - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza, anche con riguardo alla prospettata questione delle norme sopravvenute - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in relazione all'art. 9 dello stesso decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli articoli 24, primo e secondo comma, 51, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede quale causa di incompatibilità alla carica di sindaco la pendenza di una lite tra il sindaco e il Comune. Infatti successivamente alla instaurazione del giudizio di costituzionalità è entrata in vigore la legge n. 75 del 2002, che ha modificato la disposizione censurata, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione ad opera del rimettente, cui spetta anche vagliare la eventuale rilevanza della questione sollevata da una delle parti con riguardo alle norme sopravvenute.
Riguarda ancheart. 3-ter d.l. 13/2002