Art. 140

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1968 al 14 gennaio 1986. Leggi il testo vigente →

[1](art. 77, secondo e quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 97 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Presso l'istituto postelegrafonici e' istituito con gestione autonoma, il "Fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie p.t.". L'istituto postelegrafonici compila ogni quinquennio un bilancio tecnico del fondo predetto. In base alle risultanze di tale bilancio il consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo propone, all'occorrenza, gli opportuni provvedimenti.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968 al 14 gennaio 1986 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art140 · fonte su Normattiva