Art. 81
[1](art. 52 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Per i trasferimenti a domanda dei direttori di ufficio locale la direzione centrale per gli uffici locali provvede a pubblicare, almeno ogni quadrimestre, gli elenchi degli uffici locali vacanti. Le domande di trasferimento devono pervenire al Ministero per il tramite della direzione provinciale nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino delle sedi disponibili. Le domande predette devono essere formulate per gli uffici corrispondenti alla qualifica posseduta dal richiedente salvo quanto disposto dal primo comma del successivo art. 82. Il trasferimento viene disposto con ordinanza del direttore centrale osservando le norme contenute nel bollettino che pubblica le sedi disponibili.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva