Art. 86
[1](art. 51, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]I trasferimenti d'ufficio degli impiegati aventi la qualifica di ufficiale e di agente sono disposti, nell'ambito della provincia, dal direttore provinciale. Contro i provvedimenti del direttore provinciale e' ammesso ricorso alla commissione provinciale degli uffici locali, che decide in via definitiva.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva