Art. 86

[1](art. 51, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]I trasferimenti d'ufficio degli impiegati aventi la qualifica di ufficiale e di agente sono disposti, nell'ambito della provincia, dal direttore provinciale. Contro i provvedimenti del direttore provinciale e' ammesso ricorso alla commissione provinciale degli uffici locali, che decide in via definitiva.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art86 · fonte su Normattiva