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[1]Le spese indicate nell'articolo 1 sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari sara' corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge. 4
[2]I contributi di cui nel comma precedente non sono sequestrabili ne' pignorabili. Essi saranno pagati a rate semestrali posticipate e non potranno essere impiegati se non in spese relative agli Uffici giudiziari. A tal uopo i conti dei detti servizi saranno tenuti distinti da quelli inerenti all'amministrazione ordinaria del Comune e, qualora in un anno un Comune spenda per gli Uffici giudiziari una somma inferiore al contributo, l'avanzo sara' accantonato per gli anni successivi.
[3]I contributi suindicati potranno essere aumentati, con legge, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno, nel caso di costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di palazzi di giustizia e relativo nuovo arredamento, sempre che tali costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri siano fatti dallo Stato o da questo autorizzati con legge, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno.
[4]I contributi stessi potranno essere tuttavia riveduti ed eventualmente modificati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno, allo scadere di ogni triennio. 1
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 novembre 1951, n. 1403
1La L. 27 novembre 1951, n. 1403 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al disposto degli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, lo Stato e' autorizzato a provvedere, in via straordinaria, a sue cure e spese, nel limite complessivo di lire 300 milioni, alla fornitura ed alla riparazione dei mobili e degli impianti degli uffici giudiziari che saranno indicati con decreti del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per il tesoro".
D.P.R. 1 giugno 1958, n. 651
4Il D.P.R. 1 giugno 1958, n. 651 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il contributo dello Stato al comune di Cantu' per le spese relative ai locali e ai mobili della pretura, di cui all'art. 2, comma primo, della legge 24 aprile 1941, n. 392, e all'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e' elevato a lire 300 mila annue, mediante corrispondente riduzione del contributo assegnato al comune di Como".
Testo in vigore dal 23 luglio 1958 al 19 aprile 1978
