Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1958 al 19 aprile 1978. Leggi il testo vigente →

[1]Le spese indicate nell'articolo 1 sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari sara' corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge. 4

[2]I contributi di cui nel comma precedente non sono sequestrabili ne' pignorabili. Essi saranno pagati a rate semestrali posticipate e non potranno essere impiegati se non in spese relative agli Uffici giudiziari. A tal uopo i conti dei detti servizi saranno tenuti distinti da quelli inerenti all'amministrazione ordinaria del Comune e, qualora in un anno un Comune spenda per gli Uffici giudiziari una somma inferiore al contributo, l'avanzo sara' accantonato per gli anni successivi.

[3]I contributi suindicati potranno essere aumentati, con legge, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno, nel caso di costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di palazzi di giustizia e relativo nuovo arredamento, sempre che tali costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri siano fatti dallo Stato o da questo autorizzati con legge, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno.

[4]I contributi stessi potranno essere tuttavia riveduti ed eventualmente modificati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno, allo scadere di ogni triennio. 1

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 novembre 1951, n. 1403

1

La L. 27 novembre 1951, n. 1403 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al disposto degli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, lo Stato e' autorizzato a provvedere, in via straordinaria, a sue cure e spese, nel limite complessivo di lire 300 milioni, alla fornitura ed alla riparazione dei mobili e degli impianti degli uffici giudiziari che saranno indicati con decreti del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per il tesoro".

D.P.R. 1 giugno 1958, n. 651

4

Il D.P.R. 1 giugno 1958, n. 651 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il contributo dello Stato al comune di Cantu' per le spese relative ai locali e ai mobili della pretura, di cui all'art. 2, comma primo, della legge 24 aprile 1941, n. 392, e all'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e' elevato a lire 300 mila annue, mediante corrispondente riduzione del contributo assegnato al comune di Como".

Testo in vigore dal 23 luglio 1958 al 19 aprile 1978

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 150/1986

    Questione infondata
    27 giugno 1986

    Lo Stato, dovendo attuare "nei servizi che dipendono" da esso "il più ampio decentramento amministrativo" (art. 5 Cost.), ben può valersi, nell'esercizio delle sue funzioni amministrative (ed analogamente a quanto nella Carta espressamente previsto per l'attività amministrativa delle Regioni), degli uffici dei Comuni (oltre che delle Province e degli altri enti locali), evitando, in tal modo, di creare, anche nelle località più decentrate, propri ed appositi organi tecnici che costituirebbero un doppione di quelli degli enti territoriali. Sicché - a parte il non pertinente richiamo all'art. 110 Cost., che segna piuttosto il confine tra le competenze del Consiglio superiore della magistratura e quelle del Ministro della giustizia - il censurato affidamento ai Comuni dei compiti di provvista e manutenzione dei locali adibiti ad uffici giudiziari non confligge con gli artt. 5 e 128 Cost.; ne' tali articoli risultano violati in conseguenza dell'accollo ai Comuni medesimi delle relative spese, tenuto conto della entità del contributo statale annuo che la stessa legge prevede, e del sostegno dato dallo Stato alla finanza locale. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 l. 24 aprile 1941, n. 392 e dell'art. 91, lett. D), n. 1, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, in riferimento agli artt. 5, 110 e 128 Cost., in forza dei quali - rispettivamente - i comuni sono tenuti, con accollo del relativo onere finanziario, alla provvista e manutenzione dei locali ad uso degli uffici giudiziari che in essi hanno sede, ed alle spese per gli uffici di conciliazione).

    Art. 5 cost. · Art. 110 cost. · Art. 128 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 23 luglio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1952 al 23 luglio 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 1 giugno 1958, n. 651

    Il D.P.R. 1 giugno 1958, n. 651 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il contributo dello Stato al comune di Cantu' per le spese relative ai locali e ai mobili della pretura, di cui all'art. 2, comma primo, della legge 24 aprile 1941, n. 392, e all'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e' elevato a lire 300 mila annue, mediante corrispondente riduzione del contributo assegnato al comune di Como".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-24;392~art2 · fonte del testo