Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le unita' immobiliari passate in amministrazione dall'U.N.R.R.A.-Casas all'I.S.E.S., non richieste a riscatto dagli assegnatari a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, saranno trasferite in a amministrazione agli I.A.C.P. competenti per territorio. so di proprieta' dello Stato o di Enti pubblici, e agli Enti locali, se di proprieta' dei medesimi.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;133~art6 · fonte del testo