Art. 6
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Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le unita' immobiliari passate in amministrazione dall'U.N.R.R.A.-Casas all'I.S.E.S., non richieste a riscatto dagli assegnatari a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, saranno trasferite in a amministrazione agli I.A.C.P. competenti per territorio. so di proprieta' dello Stato o di Enti pubblici, e agli Enti locali, se di proprieta' dei medesimi.
Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
