Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984. Leggi il testo vigente →

[1]Se il lavoratore richiamato prestava, all'atto del richiamo, la propria attivita' presso piu' datori di lavoro, agli adempimenti di cui agli articoli da 10 a 12, nonche' al versamento dei contributi per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, provvede, tenuto conto delle retribuzioni complessive percepite dall'impiegato, il datore di lavoro presso cui veniva prestata l'attivita' principale.

[2]Il lavoratore e' obbligato, per ottenere l'indennita', a presentare ad esso apposita dichiarazione degli altri datori di lavoro presso i quali esercitava attivita' complementari.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art13 · fonte del testo