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[1]Se il lavoratore richiamato prestava, all'atto del richiamo, la propria attivita' presso piu' datori di lavoro, agli adempimenti di cui agli articoli da 10 a 12, nonche' al versamento dei contributi per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, provvede, tenuto conto delle retribuzioni complessive percepite dall'impiegato, il datore di lavoro presso cui veniva prestata l'attivita' principale.
[2]Il lavoratore e' obbligato, per ottenere l'indennita', a presentare ad esso apposita dichiarazione degli altri datori di lavoro presso i quali esercitava attivita' complementari.
Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984
