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[1]Gli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma, degli articoli 2 e 28, devono porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere l'impiego entro il termine di 10 giorni, dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una durata non superiore ad un mese, di quindici giorni se ha avuto una durata superiore ad un mese e non a sei mesi, di venti giorni se ha avuto una durata superiore a sei mesi e non ad un anno, di 30 giorni se ha avuto una durata superiore ad un anno.

[2]In mancanza essi sono considerati dimissionari.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art30 · fonte del testo