[1]In sostituzione degli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma degli articoli 2 e 28, il datore di lavoro puo' assumere provvisoriamente altro personale nel limite del numero dei posti lasciati vacanti in dipendenza del richiamo o dell'arruolamento volontario e subordinatamente alla condizione che egli abbia comunicato al muovo assunto, per iscritto, ed all'atto dell'assunzione, che questa e' effettuata in applicazione del presente articolo.
[2]Allorquando un richiamato o volontario riprende servizio o comunque sia risolto il suo rapporto di lavoro, uno degli assunti provvisoriamente puo' essere licenziato col preavviso di quindici giorni e qualora l'impiegato non abbia raggiunto due anni di servizio senza indennita' di licenziamento.
[3]All'infuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma, la risoluzione del rapporto dell'impiegato assunto provvisoriamente e' regolata in tutti gli altri casi dalle disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825 e dai contratti collettivi di lavoro.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Testo vigente dal 10 maggio 1984
