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[1]I contributi dovuti alla Cassa e le indennita' previsti dalla presente legge, si prescrivono entro due anni con decorrenza, per i contributi, dal giorno in cui i contributi stessi dovevano essere versati, e per le indennita' dalla fine del richiamo.

[2]La prescrizione delle indennita' e' interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o in seguito a disposizione dell'Ispettorato corporativo.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art7 · fonte del testo