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[1]Le indennita' previste dall'art. 1 della presente legge sono pagate dai datori di lavoro all'impiegato per conto della Cassa, che provvede al loro rimborso a norma degli articoli seguenti.

[2]A cura del datore di lavoro e' trattenuta su di esse l'imposta di ricchezza mobile, in quanto dovuta, e il relativo importo e' versato all'Erario.

[3]L'impiegato, con dichiarazione autenticata dall'autorita', militare da cui esso dipende o in altri modi consentiti dalla legge, puo' delegare altra persona per la riscossione delle indennita'.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art8 · fonte del testo